F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO RAFFAELLI (calciatore già tesserato per la Società FC Esperia Viareggio Srl, attualmente tesserato per la Società Camaiore Calcio ASD), GIANNI NINCHERI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Antares ASD) STEFANO DINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl) MIRCO PUCCI (all’epoca dei fatti dirigente della Società FC Esperia Viareggio Srl) E DELLE SOCIETÁ POL. ANTARES ASD e FC ESPERIA VIAREGGIO Srl (nota N°. 5209/38pf10- 11/AM/ma del 3.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78 del 14.04.2011 (304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO RAFFAELLI (calciatore già tesserato per la Società FC Esperia Viareggio Srl, attualmente tesserato per la Società Camaiore Calcio ASD), GIANNI NINCHERI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Antares ASD) STEFANO DINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl) MIRCO PUCCI (all’epoca dei fatti dirigente della Società FC Esperia Viareggio Srl) E DELLE SOCIETÁ POL. ANTARES ASD e FC ESPERIA VIAREGGIO Srl (nota N°. 5209/38pf10- 11/AM/ma del 3.2.2011). Con atto del 3.2.2011, la Procura Federale ha deferito: • il Sig. Matteo Raffaelli ed il Sig. Gianni Nincheri, rispettivamente calciatore tesserato per la Esperia Viareggio e Presidente della Antares all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per avere il Raffelli accettato che il proprio trasferimento avvenisse secondo modalità che eludessero il pagamento del maggior premio di preparazione al Lido di Camaiore, attraverso l’interposizione fittizia della Pol. Antares ASD, a vantaggio della FC Esperia srl, beneficiaria delle condotte descritte; • la Pol. Antares ASD, ex art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta nelle condotte addebitate al proprio presidente; • i Sigg.ri Stefano Dinelli e Mirco Pucci, presidente, il primo, e responsabile del settore giovanile, il secondo, all’epoca dei fatti, del FC Esperia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per avere concordato con il calciatore Raffaelli nonché con la dirigenza della società Antares che il trasferimento del calciatore avvenisse secondo modalità che eludessero il pagamento del maggior premio di preparazione al Lido di Camaiore, attraverso l’interposizione fittizia della Pol. Antares ASD, a vantaggio della FC Esperia Viareggio srl; • il FC Esperia Viareggio srl, ex art. 4, comma 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte addebitate al proprio presidente Dinelli ed al proprio tesserato Pucci. La vicenda trae origine dall’esposto con il quale la ASD Lido di Camaiore ha denunciato l’esistenza di profili di illiceità nel trasferimento del calciatore Raffaelli dalla Pol. Antares, per la quale lo stesso si era tesserato il 25.8.2008, alla Esperia Viareggio, inizialmente in prestito, il 1.9.2008, appena sette giorni dopo, e poi a titolo definitivo nella stagione sportiva 2009/2010. Alla riunione del 14.4.2011, previo stralcio della posizione del Sig. Raffaelli non essendosi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dello stesso e rimessione degli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza, la stessa ha insistito per l’accoglimento del deferimento richiedendo infliggersi ai Sigg.ri Nincheri la inibizione per mesi 6 (sei) e Dinelli la inibizione per mesi 8 (otto), al Sig. Pucci la inibizione per mesi 8 (otto), alla Società Antares, l’ammenda di € 1.000,00 ed alla Esperia Viareggio l’ammenda di € 3.000,00 e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I deferiti, all’infuori del Sig. Dinelli e del FC Esperia Viareggio, rimasti assenti, hanno rinunciato a difendersi omettendo comunque tutti di far pervenire, nei termini prescritti, le memorie difensive. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. L’esito dell’attività di indagine consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi ascritti. La documentazione acquisita agli atti dimostra una sequenza temporale di per sé sospetta nelle attività di trasferimento del Raffaelli dalla Antares, che ne aveva acquisito il cartellino dalla Lido di Camaiore, alla Esperia, alla quale il calciatore veniva dato in prestito a distanza di appena una settimana dal tesseramento. Tali fondati sospetti trovano conferma nelle dichiarazioni rilasciate dall’attuale presidente della Pol. Antares, Sig. Vinerbi, che ha dichiarato di aver successivamente appreso che il passaggio del calciatore venne effettuato per fare un favore alla Società Esperia Viareggio. Ulteriore elemento a sostegno del deferimento è costituito dalla circostanza che il Raffaelli sia rimasto sostanzialmente sconosciuto alla Antares, fatto, anche questo, che consente di innestare, quanto alle modalità attraverso le quali si sono succediti i vari passaggi, il contegno tenuto dalla stessa nella sequenza che connota tipicamente l’interposizione fittizia prestata da una società di categoria inferiore al fine di consentire ad altra, di categoria superiore, di acquisire le prestazioni di un calciatore riducendo, di fatto, il premio di preparazione che quest’ultima dovrebbe corrispondere alle società detentrici del tesseramento nei tre anni precedenti, con maggior svantaggio, ovviamente, per quella titolare del primo. Il raggiungimento della prova del compimento dell’illecito determina l’applicazione, ai deferiti, delle sanzioni previste dal CGS, graduate in misura superiore ai Sigg.ri Nincheri e Dinelli in ragione della posizione apicale dagli stessi rivestita e della natura concorsuale dei fatti contestati che ne consente l’equiparazione quanto alla misura della inibizione. Alla responsabilità dei tesserati consegue quella diretta ed oggettiva delle Società, non ritenendo i fatti di tale gravità da giustificare, nel caso di specie, la sanzione della penalizzazione ai danni del FC Esperia Viareggio. P.Q.M. Infligge ai Sigg.ri Nincheri e Dinelli la inibizione per mesi 8 (otto), al Sig. Pucci la inibizione per mesi 6 (sei), alla Società Antares, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00), ed alla Esperia Viareggio l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Rimette gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza ed il prosieguo del procedimento nei confronti del Sig. Raffaelli.
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