F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 18.04.2011 (418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79 del 18.04.2011 (418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011). Il deferimento Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e legale rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e legale rappresentante della medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti, della violazione prevista dall'art. 85 lettera B) paragrafo VII), NOIF in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento, entro il termine del 14.2.11, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010; nonché per non aver ancora provveduto, giunti alla seconda scadenza, ai medesimi versamenti per il trimestre luglio-settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede la improcedibilità quanto al capo di deferimento relativo alla mancata regolarizzazione dei versamenti Enpals e Irpef relativi al trimestre luglio – settembre 2010, in quanto già oggetto di precedente giudicato, e si lamenta, in generale, l'iniquità della norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti; evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente, privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro comminate, e la Signora Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Roberto Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione; ▪ per il Sig. Massimo Collina: 4 (quattro) mesi di inibizione; ▪ per la Signora Silvia Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione; ▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 2 (due) punti di penalizzazione. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, evidenziando in particolare la necessità di una giustizia sostanziale, che comporti al massimo un'ammenda - solo per l’inadempimento relativo al II trimestre, essendo quello legato al I trimestre improcedibile - dato che l'inadempienza sarebbe avvenuta solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi economica, si è comunque riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Il deferimento è solo parzialmente fondato. Risulta infatti - dalle certificazioni Co.Vi.Soc. - che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo adempiuto, entro il termine del 14.2.11, ai previsti versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al II trimestre e che, addirittura, ha inviato alla Co.Vi.Soc. comunicazione con la quale viene dichiarato di non avere effettuato detti pagamenti obbligatori. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica. Priva di pregio è, invece, l'eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di essere meri delegati, estranei alla compagine societaria, in quanto, in realtà, i predetti fanno parte integrante della Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza legale. Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.2.11, con la quale l'Ascoli invia dichiarazione alla Co.Vi.Soc. di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata, benchè inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni. Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto. Diverse le considerazioni per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l'oggetto dell'odierno deferimento e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.2.11 di mancato adempimento economico, è firmata dal solo Roberto Benigni e da Giovanni Silvestri, Presidente del Collegio sindacale. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina, consulente amministrativo non deputato, dunque, ai pagamenti, che della Signora Silvia Benigni, titolare di ampia delega - conferitale dal padre, amministratore unico – ma riferita prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la Federazione. Per quanto riguarda, invece, l’altro capo del deferimento di non avere ancora la Società provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale prevede l’ipotesi di recidiva solo dal terzo trimestre e, pertanto, ad oggi, non può essere considerato sanzionabile (posto che per il medesimo inadempimento esiste già precedente giudicato di questa Commissione). Da tutto quanto su esposto deriva comunque l’affermazione di responsabilità del solo deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro), proscioglie dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo Collina e Silvia Benigni, infligge alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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