F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ZAGO (Dirigente della Soc. ASD Union Quinto), LEOPOLDO SORRENTINO (Presidente della Sezione AIA di Treviso) E DELLA SOCIETA’ ASD UNION QUINTO (nota n. 6473/432pf10-11/AM/ma del 14.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ZAGO (Dirigente della Soc. ASD Union Quinto), LEOPOLDO SORRENTINO (Presidente della Sezione AIA di Treviso) E DELLA SOCIETA’ ASD UNION QUINTO (nota n. 6473/432pf10-11/AM/ma del 14.3.2011). Con provvedimento del 14.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: il Sig. Gianfranco Zago, dirigente della società ASD Union Quinto all’epoca dei fatti; il Sig. Leopoldo Sorrentino, Presidente della Sezione AIA di Treviso; la società ASD Union Quinto per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e del divieto di intrattenere rapporti di abitualità con gli associati AIA, telefonato al termine della gara ASD Union Quinto – AC Pro Roncade ASD, disputata in data 02/10/10 e valevole per il Campionato Provinciale “Esordienti” stagione sportiva 2010-11, al Presidente della Sezione AIA di Treviso, Sig. Leopoldo Sorrentino, con il quale, evidentemente, per i propri trascorsi nell’A.I.A. ed anche per avere la disponibilità del numero di utenza mobile, intratteneva rapporti di abitualità, affinché questi in forza del proprio potere di sovra ordinazione gerarchica, intervenisse sul proprio subalterno, l’AE Sig. Enrico Limongelli, arbitro dell’anzidetto incontro, per convincerlo ad omettere di annotare sul referto steso al termine di quest’ultimo le scarse condizioni igieniche riscontrate all’interno dello spogliatoio in uso al direttore di gara e ciò al fine di riuscire ad evitare alla propria società una sanzione disciplinare; il secondo della violazione dell’art. 1 comma 1 e 3 del Codice di Giustizia per avere, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e a quei doveri di trasparenza e terzietà ai quali debbono uniformarsi tutti gli appartenenti all’AIA nello svolgimento delle proprie funzioni e in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nella propria qualità di Presidente della Sezione AIA di Treviso, tentato di indurre, abusando della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e prospettando inique vessazioni, l’AE Sig. Enrico Limongelli, proprio subalterno, sia, ad omettere di annotare nel referto steso all’esito dell’incontro ASD Union Quinto – AC Pro Roncade ASD, disputata in data 02/10/2010 e valevole per il Campionato Provinciale “Esordienti” stagione sportiva 2010- 2011, le scarse condizioni igieniche del proprio spogliatoio, sia, poi, a ritrattare il contenuto dell’esposto – denuncia dal medesimo presentato alla Procura Federale, in data 08/11/2010, per rappresentare quanto occorsogli al termine di quella gara e a ragguagliarlo riguardo all’incontro in programma con l’Organo Inquirente per essere ascoltato in merito a quell’esposto – denuncia, in modo da essere messo al corrente degli sviluppi dell’indagine in corso ed avere, per l’effetto, la possibilità di precostituire un’adeguata linea difensiva, nonché, in ultimo, per aver mancato, senza addurre alcun giustificato motivo di impedimento, di rispondere alle reiterate convocazioni da parte dell’Organo Inquirente per essere sentito sui fatti di cui al presente procedimento; la società ASD Union Quinto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna i Signori Leopoldo Sorrentino, Gianfranco Zago e la Società ASD Union Quinto, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La Commissione, rilevato che nel caso di specie non risultava provata la collaborazione dei deferiti, ha rigettato l’istanza. In seguito, le parti hanno fatto istanza di rinvio, che non è stata accolta dalla Commissione, atteso che non ne sussistevano validi motivi. A questo puntole parti hanno proposto nuova istanza di patteggiamento ai sensi del solo art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Leopoldo Sorrentino, Gianfranco Zago e la Società ASD Union Quinto, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Leopoldo Sorrentino, sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 5 (cinque); pena base per il Sig. Gianfranco Zago, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Union Quinto, sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 350,00 (€ trecentocinquata/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 5 (cinque) al Signor Leopoldo Sorrentino; ▪ inibizione per mesi 2 (due) al Signor Gianfranco Zago; ▪ ammenda di € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) per la Società ASD Union Quinto . Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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