F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (420) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di Direttore Sportivo con la Soc. Giulianova Calcio Srl), DARIO D’AGOSTINO (Amministratore delegato della Soc. Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 7252/246pf10-11/AM/ma del 4.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 19.04.2011 (420) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di Direttore Sportivo con la Soc. Giulianova Calcio Srl), DARIO D’AGOSTINO (Amministratore delegato della Soc. Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 7252/246pf10-11/AM/ma del 4.4.2011). A seguito di esposto-denuncia mediante cui il Sig. Giuseppe Greco, ex Direttore Sportivo del Giulianova Calcio Srl, ha inteso manifestare alcune doglianze in ordine a un'asserita non corretta esecuzione del rapporto negoziale discendente da una scrittura privata sottoscritta (contestualmente e parallelamente al regolare contratto di prestazione sportiva) con la richiamata società sportiva e mai oggetto di formale deposito presso gli uffici della Lega competente, il Procuratore Federale Vicario, sulla base di indagini successivamente espletate, ha individuato a carico del Sig. Greco e del Sig. Dario D'Agostino (Presidente e legale rappresentante pro tempore del Giulianova Calcio Srl) la responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, NOIF, nonché ex art. 8, comma 11, CGS, mentre, carico del Giulianova Calcio Srl, società sportiva parimenti deferita, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1 e comma 2, CGS in ordine alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Direttore Sportivo (all'epoca dei fatti). All’inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Greco, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giuseppe Greco, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS [“pena base sanzione dell’inibizione di mesi 3, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS all’inibizione fino al 28.5.2011 con decorrenza dalla data odierna pari a giorni 40)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento prosegue nei riguardi del Sig. Dario D’Agostino e della Soc. Giulianova. Nei termini assegnati il Sig. Dario D'Agostino e il Giulianova Calcio Srl hanno fatto pervenire distinte memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi del D’Agostino e del Giulianova, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi sei di inibizione nei riguardi del Sig. Dario D'Agostino; - ammenda di € 50.000,00 oltre ad un punto di penalizzazione in classifica nei riguardi del Giulianova Calcio Srl. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte ai deferiti sussistano inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato il deferimento. Infatti, tutte le circostanze, così come puntualmente individuate in seno all'atto di deferimento di cui trattasi e da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare sottoposto alla cognizione di questa Commissione Disciplinare Nazionale, risultano ampiamente comprovate per tabulas. Né, del resto, può assumersi, come sostengono sia il Sig. D'Agostino che il Giulianova Calcio Srl, che alcun profilo di responsabilità risulterebbe individuabile nei loro riguardi in ragione di una sostanziale duplicazione tra la scrittura privata de qua e il contratto di prestazione sportiva ritualmente depositato. Invero, al riguardo, si osserva, innanzitutto, come i due richiamati documenti siano caratterizzarti da contenuti negoziali del tutto distinti, di talché deve escludersi in radice che l'uno costituisca una duplicazione dell'altro. Inoltre, ad ogni buon conto e a tutto voler concedere, appare davvero singolare, e non avrebbe, ragionevolmente, alcun senso, che in presenza di un regolare contratto di prestazione sportiva, valido ed efficace tra le parti, i medesimi contraenti si siano determinati a stipulare, in pari data, parallelamente, altro accordo economico di identico contenuto (ma, in realtà, non tale) sotto forma di scrittura privata. In definitiva, la scrittura privata di cui trattasi altro non é che espressione del tentativo di formalizzare, autonomamente, altro e distinto rapporto negoziale rispetto a quello legittimamente intervenuto tra le parti, ultroneo e strumentalmente preordinato alla corresponsione di retribuzioni aggiuntive (rispetto a quanto previsto in seno al contratto di prestazione sportiva regolarmente depositato) in favore del Sig. Greco, aggirandosi, in tal senso, in maniera evidente, la disciplina endofederale vigente in materia specifica. Il comportamento tenuto dai deferiti si connotano in termini di antiregolamentarità assoluta e risultano acclarati in base alle prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, sufficientemente idonee a delineare, dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, i profili di responsabilità così come rispettivamente ascritti al Sig. Greco, al Sig. D'Agostino e, per esso, al Giulianova Calcio Srl. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della seguente sanzione: Giuseppe Greco inibizione fino al 28.5.2011 con decorrenza dalla data odierna pari a giorni 40. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Infligge l’inibizione per mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Dario D'Agostino e l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a carico della Società Giulianova Calcio Srl.
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