F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 6) RICORSO DEL SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010//2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3398/120PF10- 11/SP/PP DELL’1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011) 7) RICORSO DELLA F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. DOMENICO CRISCI – NOTA N. 3398/120PF10-11/SP/PP DELL’1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 6 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 19 Aprile 2011 6) RICORSO DEL SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010//2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3398/120PF10- 11/SP/PP DELL’1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011) 7) RICORSO DELLA F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. DOMENICO CRISCI – NOTA N. 3398/120PF10-11/SP/PP DELL’1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011) Con separati reclami il F.C. Pro Vasto ed il suo amministratore unico e legale rappresentante ''pro tempore'' Crisci Domenico, hanno impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 61/CND del 24.2.2011), a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ha ritenuto colpevole, il Crisci, dell'infrazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla previsione portata dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, non avendo depositato entro il 30.6.2010 presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso e di esercizio dell'impianto sportivo da utilizzare nelle gare del disputando Campionato, e la società di ciò direttamente responsabile, infliggendo la sanzione dell'ammenda al primo di € 5.000,00 ed alla seconda di € 10.000,00. Entrambi concordemente assumono di aver trasmesso in tempo utile alla suindicata Commissione, per mero errore scusabile, una ''Dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco per la Stagione Sportiva 2010/2011'' rilasciata, in data 22.6.2010 dal Comune di Vasto, proprietario della struttura, e,quindi, resi edotti telefonicamente dall'organo federale che tale documento non poteva ritenersi valido, di aver ovviato all'inconveniente inviando la richiesta licenza il 2.7.2010. Chiedono, pertanto, l'annullamento delle sanzioni ad essi comminate o, in subordine, una loro riduzione. Gli appelli che, preliminarmente, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, devono essere riuniti e congiuntamente esaminati, sono meritevoli di accoglimento. Il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati organizzati dalle Leghe Professionistiche, previsto dall'art. 8 dello Statuto, è stato concepito e varato, in armonia con i principi stabiliti dall'UEFA per le competizioni europee, onde accertare preventivamente se tutte le società aspiranti a parteciparvi siano in possesso di determinati requisiti (sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari) stabiliti, per ogni Stagione Sportiva dal Consiglio Federale ex art. 27, comma 2 dello Statuto. Per la stagione che riguarda la fattispecie, detti requisiti sono stati resi noti con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 che, al Titolo II, punto 2) precisa come le società interessate debbano, entro il termine del 30.6.2010, depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto sportivo che intendono utilizzare, e ciò alla chiara ed ovvia finalità di accertare se abbiano la piena disponibilità dello stesso. L'obbligo non si estende all'indicazione dei criteri infrastrutturali relativi all'idoneità dell'impianto, specificati per i sodalizi, come la Pro Vasto, partecipanti al Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro, nell'allegato B) del Titolo II, in quanto tale obbligo grava sulla Lega di competenza che deve certificare la validità della struttura e darne comunicazione alla Commissione in un momento successivo e cioè entro il 5.7.2010. Chiarito quanto sopra, ritiene questo collegio che il documento - dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco completo di dettagli e di precisazioni circa le caratteristiche dello stadio destinato alla disputa delle gare - tempestivamente inviato dalla società Pro Vasto, fosse adeguatamente sufficiente ed idoneo a soddisfare l'esigenza e conseguire il risultato perseguito dal Legislatore Federale e ciò anche perchè la locuzione ''licenza d'uso o di esercizio'', contenuta nel precetto, appare alquanto indeterminata e di opinabile interpretazione. Sotto diverso profilo, peraltro, nessuna censura di negligente omissione può muoversi a carico delle parti ricorrenti dal momento che le stesse,informate telefonicamente l'ultimo giorno utile circa la ritenuta inidoneità (apparentemente solo formale) della documentazione, trasmessa, si attivarono immediatamente per ovviare al preteso errore, regolarizzando la procedura in brevissimo tempo e, precisamente,come si ricava dalla documentazione in atti, il 2.7.2010. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6) e 7) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Crisci Domenico e dalla F.C. Pro Vasto S.r.l. di Vasto (Chieti), li accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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