CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 29/07/2010 C.U.S. Centro Universitario Sportivo Roma contro C.U.S.I. Centro Universitario Sportivo Italiano

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 29/07/2010 C.U.S. Centro Universitario Sportivo Roma contro C.U.S.I. Centro Universitario Sportivo Italiano L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9 /2010, presentato in data 7 giugno 2010 dal dott. Alberto Gualtieri in proprio e quale Presidente del C.U.S. Roma contro il C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano avverso la delibera 23 maggio 2010 del Consiglio Federale C.U.S.I. con commissariamento del C.U.S. Roma; vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Centro Universitario Sportivo Italiano – C.U.S.I. udito nella udienza dell’8 luglio il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; uditi per la parte ricorrente – Gualtieri – C.U.S. Roma – l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli, e per la parte resistente – C.U.S.I. – l’avv. Giuseppe Abbamonte e l’avv. Mario Sanino; Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 9 giugno 2010, Alberto Gualtieri in proprio, e nella dichiarata qualità di Presidente del CUS Roma, associazione sportiva dilettantistica, dotata di personalità giuridica e con autonomia organizzativa, patrimoniale ed amministrativa (che aderisce al CUSI, Centro Universitario Sportivo Italiano) ha esposto che “nell’esercizio delle proprie attribuzioni statutarie, aveva gestito, sin dalla sua istituzione, in regime di convenzione con le università romane, impianti sportivi di proprietà o comunque nella disponibilità degli atenei, destinandoli prevalentemente agli studenti universitari…” Le convenzioni stipulate con gli atenei di ROMA TRE e di TOR VERGATA non erano state rinnovate. Era rimasta in vigore la convenzione con la SAPIENZA. Il rettore di detto Ateneo, su sollecitazione del Comitato per lo Sviluppo dello Sport Universitario, con lettera 11 maggio 2010, aveva manifestato il proposito di non rinnovare alla scadenza (5 febbraio 2011) detta convenzione. La Giunta Esecutiva del CUSI, convocata in via di urgenza, nella seduta del 15 maggio 2010, in considerazione dell’accennato proposito negativo del Rettore nonché di una dedotta serie di motivi desunti da precedente corrispondenza CUS – CUSI ed anche da richieste di documenti contabili che il CUS non aveva evaso, ha avviato la procedura di commissariamento di detto CUS con termine per controdeduzioni difensive fino al 23 maggio successivo. Il Consiglio federale, ratificata la delibera di avvio del procedimento e disattesa ogni giustificazione addotta dal CUS Roma, ne ha deliberato, in data 23 maggio 2010, il commissariamento con conseguente scioglimento degli organi ordinari. Premesso quanto innanzi, invocata la concessione di una misura inibitoria, proposta una prova testimoniale a dimostrazione del buono andamento della propria gestione, dedotto che alla base del commissariamento si celava una politica di ingiustificata ritorsione nei confronti del Presidente del CUS Roma, il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti impugnati (avvio della procedura e successiva disposizione di commissariamento) sostenendo che erano intervenute insuperabili violazioni della procedura (specificamente indicate) e comunque che non sussistevano le gravi inadempienze contestate. Costituitosi in giudizio, il CUSI ha, in primis, eccepito il difetto di potestas judicandi di questa Alta Corte “a conoscere di controversie fra esso CUSI ed i suoi soci – affiliati come il CUS Roma”, sostenendo: A) che il disposto dell’art. 12, comma 2, del nuovo Statuto del CONI può trovare applicazione per gli Enti di promozione sportiva (fra cui rientrano sia il CUSI che il CUS) unicamente in caso di espressa previsione nei rispettivi statuti; B) che gli statuti CUSI e CUS Roma, nell’ambito della propria autonomia statutaria, avevano deferito al giudizio di un collegio arbitrale la decisione delle controversie insorte fra le Federazioni, i CUS federati e i singoli associati. Anche la chiesta misura cautelare, ad avviso della convenuta, non sarebbe stata ammissibile, vertendosi, nella fattispecie, in un ordinamento giuridico di natura extra – sportiva. Peraltro il commissariamento era stato disposto per evitare che si giungesse al non rinnovo (previsto in una lettera del Rettore) della convenzione. In sintesi il CUSI: ribadito che negli statuti proprio e del CUS Roma non era stata prevista la giurisdizione di questa Alta Corte; che in entrambi gli statuti era stata inserita una ben diversa clausola arbitrale; che eventuali interessi legittimi, non ipotizzabili nella fattispecie, dovrebbero essere tutelabili avanti al Giudice Amministrativo; richiamate inoltre le plurime contestazioni mosse al CUS Roma ed al suo Presidente dal Comitato per lo sviluppo dello Sport Universitario, contestazioni che portavano a ritenere che i rapporti Sapienza – CUS sarebbero rimasti sempre tesi, ha chiesto che, ferma l’eccezione di carenza di giurisdizione, questa Corte dichiarasse inammissibile o respingesse la domanda cautelare e quella di merito. Il Presidente di questa Corte ha disposto l’abbreviazione dei termini alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva, l’acquisizione di atti e documenti vari e l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario recentemente nominato. Ha poi fissato per la discussione l’udienza del 23 giugno 2010. Nel giudizio si è costituito anche Mario Nasciuti, in proprio e nella qualità di Commissario p.t. del Centro Universitario Sportivo Roma, il quale ha dichiarato di “contestare parola per parola tutto quanto dedotto da controparte”, riservandosi di illustrare, nel corso del giudizio, le ragioni sulla base delle quali la Corte avrebbe dovuto dichiarare il ricorso del CUS ROMA “inammissibile, improcedibile e comunque infondato”. L’udienza di discussione, stabilita per il 23 giugno 2010, a richiesta della difesa CUSI, è stata rinviata al 7 luglio successivo. Considerato in diritto Occorre in primis esaminare l’eccezione proposta dal CUSI e sostenuta da Mauro Nasciuti in proprio e nella qualità di commissario pro tempore del CUS Roma. Eccepisce dunque il convenuto CUSI, in netto contrasto con le deduzioni del ricorrente, che questa Alta Corte sarebbe carente di potestas iudicandi a conoscere controversie insorte tra esso CUSI e i suoi soci – affiliati (e pertanto fra CUSI e CUS Roma). Secondo il CUSI, in base al disposto dell’art. 12 del nuovo Statuto del CONI la potestas iudicandi di questa Corte, mentre è automatica per le Federazioni sportive, per gli Enti di promozione sportiva (tra cui rientra il CUSI) è subordinata all’espressa previsione di tale speciale giurisdizione nello Statuto dei singoli Enti. Appare opportuno anzitutto riportare il secondo comma di detto art. 12 recante “sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport” dello Statuto del CONI approvato con D.M. 7 aprile 2008: “la disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti”. E’ anche interessante notare come una previsione analoga si rinviene, con riferimento al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nel primo comma dell’art. 12 ter: “il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive…ha competenza arbitrale sulle controversie…” La suindicata eccezione viene dai convenuti basata sui seguenti rilievi: a) Il tenore letterale del surriportato secondo comma dell’art. 12 cit.; b) Gli statuti del CUSI (art. 34) e del CUS (art. 22) non contengono l’accettazione del nuovo Statuto del CONI; eventuali controversie vengono deferite al giudizio di un collegio arbitrale; c) Il CUSI e il CUS sono enti misti che promuovono l’attività sportiva nel campo universitario con la sovraintendenza del Comitato sportivo per lo sport costituito presso ciascuna Università. Detti rilievi sono stati fermamente contrastati, con specifiche argomentazioni dal ricorrente. La Corte deve dunque rispondere al seguente problema: l’inciso “ove previsto nei rispettivi statuti” è idoneo effettivamente, o non, ad escludere, in relazione alla nuova legislazione su cui è basato anche lo Statuto del CONI, l’applicazione del nuovo sistema. La risposta è negativa. Lo Statuto del CONI (approvato con D.M. 7 aprile 2008) ha introdotto un nuovo sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport (art. 12) anche con la previsione di due nuovi organismi di giustizia sportiva: l’Alta Corte di Giustizia Sportiva (art. 12 bis) e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (12 ter). Non è dubbio che il CONI - “istituzione inserita, ad un tempo, (come ente pubblico) nell’ordinamento della Repubblica italiana e nell’ordinamento sportivo internazionale avente il suo vertice nel CIO - ha titolo, avvalendosi dell’autonomia a detto Comitato espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad esercitare la propria iurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale in quelle ipotesi nelle quali il CONI stesso ritenga di introdurre un ulteriore fase di contenzioso esofederale. Confermano la spettanza al CONI degli anzidetti poteri regolatori univoci elementi desunti anche dalla normativa vigente, integralmente applicabili anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. Il decreto legge n. 220/03 (convertito nella L. 280/03), dopo aver conclamato che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale…” (art. 1), chiarisce, all’art. 2, primo comma, lett. a (con evidente riferimento a competenze anche contenziose distribuite a più livelli dell’ordinamento sportivo) che detto ordinamento nazionale si scompone, a sua volta, in interne articolazioni.Un testuale riconoscimento del potere normativo del CONI in tema di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva si ricava – anche - dalla disposizione che accorda l’accesso alla giurisdizione statale, per controversie sportive rilevanti anche in quest’ultimo ordinamento, previo esperimento del contenzioso sportivo interno: una formula che si risolve nell’esplicito riconoscimento sia della giustizia sportiva in sede CONI che di quella attuata nelle varie articolazioni. Non contrasta con tali conclusioni l’art. 12 (nuova versione) dello Statuto del CONI (la norma sulla quale il CUSI costruisce il suo assunto in ordine alla carenza in capo al CONI di poteri normativi in tema di giustizia sportiva). A parte quanto or ora si è detto in ordine alla disciplina primaria statale, va qui ricordato che al citato art. 12 (da leggere in connessione con i successivi articoli 12 bis e 12 ter) va conferito un significato del tutto diverso da quello postulato dal CUSI. E’ fuori discussione, in un quadro siffatto, la piena riconducibilità alla normativa di paternità del CONI dei nuovi organi di giustizia e delle norme concernenti competenze e procedure contenziose destinate ad ottenere svolgimento dinanzi ai predetti organismi (cfr. decisione n. 1/2009 di questa Corte). Ne discende che l’inciso in esame (“ove previsto nei rispettivi statuti”) non sembra possa avere il dirompente effetto, nei riguardi soltanto delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva (cui in via generale, secondo l’eloquente testo del citato art. 12, si applica integralmente la disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter), di determinare la disapplicazione del nucleo essenziale del nuovo sistema. Detto inciso, come si è accennato, non può che tradursi nella facoltà per detti Enti di riportare anche formalmente nei loro Statuti la nuova cogente disciplina comunque già operativa. Rileva ancora questa Corte che le finalità essenziali degli Enti di promozione sportiva CUSI e CUS Roma (diffusione e potenziamento dello sport; organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale, ecc.: cfr. Statuti) hanno netta prevalenza sul rapporto connesso alla convenzione con la quale a detti enti vengono (dagli Atenei) concessi gli impianti necessari alla realizzazione di dette finalità (peraltro senza che manchi un espresso richiamo al CONI: punto 3 della convenzione 25 maggio 2006) e sia pure con prevalente (ma non esclusiva: cfr. convenzione 29 aprile 1980) destinazione agli studenti universitari, sotto il controllo del Comitato per lo Sviluppo dello Sport Universitario. Più specificamente il problema in esame è stato anche affrontato funditus nel parere depositato il 30 ottobre 2009 (prot. n. 00221): l’art. 20, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva dispone espressamente che “il presente Codice, congiuntamente al Codice TNAS, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, da disporsi contestualmente, e si applica a tutte le procedure introdotte successivamente alla sua entrata in vigore”. Tale disposizione chiarisce che (nei limiti dello Statuto CONI e dei Codici) tutte le controversie sportive sono ora devolute alla competenza del TNAS e dell’Alta Corte. Nello Statuto del CONI non vi è alcun ostacolo al raggiungimento di questa conclusione. L’art. 12 di tale fonte, infatti, come risulta dal suo titulum, disegna un compiuto “Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport”, che sostituisce interamente quello preesistente. Anche le leggi indicano l’esattezza di detta conclusione. Anzitutto, l’art. 7, lett. h-bis, n. 3, del d. lgs. n. 242 del 1999, per come modificato dall’art. 14 del d. lgs. n. 15 del 2004, prevede espressamente l’esistenza di una giustizia sportiva di diretta competenza del CONI. Quel che più conta, l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 220 del 2003 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15, 16 e 16 bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”. E’ la legge stessa, pertanto, che istituisce un rapporto di graduazione tra le fonti dell’ordinamento sportivo, ponendo lo Statuto e i regolamenti del CONI prima e al di sopra degli Statuti e dei regolamenti delle singole Federazioni, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva. Ne consegue che l’eventuale mancata soppressione di espressioni caducate o il mancato aggiornamento degli statuti delle Federazioni, discipline sportive e Enti di promozione sportiva al nuovo Statuto del CONI non determina l’inoperatività del novellato sistema di giustizia sportiva da questo istituita. Se così non fosse, del resto, la conseguenza sarebbe la mancata tutela giustiziale sportiva una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva interni, il che non è conforme alle intenzioni e alla lettera delle leggi statali e dello Statuto del CONI. Ulteriore conferma di questa conclusione viene dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1372 del 25 giugno 2008, a tenor della quale: 1. “A decorrere dal suo insediamento, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva esercita ogni competenza di sua spettanza ad eccezione delle funzioni giurisdizionali”. 2. “Le funzioni giurisdizionali dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, di cui agli articoli 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI, sono esercitate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’emanazione delle norme regolatrici della procedura innanzi all’Alta Corte, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nonché del regolamento disciplinare degli arbitri di cui al comma 4 dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI. L’Alta Corte curerà che le predette discipline entrino in vigore contemporaneamente”. 3. “Salvo quanto previsto al successivo comma 4, fino alla scadenza prevista dal precedente comma le controversie restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che le definirà, anche dopo la scadenza del termine stesso, secondo le norme previgenti”. 4. “Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali, alla scadenza indicata al precedente comma 2, non sia stato completato il procedimento per la nomina dell’arbitro unico o del collegio arbitrale, le parti dovranno riproporre la domanda al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport secondo quanto previsto dalla nuova normativa regolatrice delle controversie innanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva e al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”. Anche da questa deliberazione (adottata dall’organo competente all’adozione dello Statuto del CONI) si evince che l’Alta Corte e il TNAS si sostituiscono ai precedenti organi di giustizia sportiva senza bisogno di adeguamento degli Statuti degli Enti. Quanto precede consente di dare la corretta interpretazione del già ricordato inciso dell’art. 12, comma 2, dello Statuto del CONI: l’adeguamento delle fonti,infatti, ancorché auspicabile per una maggiore chiarezza del quadro normativo vigente, è meramente eventuale, poiché, nelle more, il nuovo sistema di giustizia sportiva trova comunque applicazione. Il Comunicato indirizzato dal Consiglio Nazionale alle Federazioni in data 18 dicembre 2008 conferma ulteriormente la conclusione raggiunta. Esso, infatti, comunica alle Federazioni, alle Discipline sportive associate e agli Enti di Promozione Sportiva che: a) “a partire dal 1° gennaio 2009, fino a quando non saranno perfezionati i procedimenti di revisione statutaria di adeguamento al nuovo sistema di giustizia sportiva disciplinato dagli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello statuto del CONI, tutte le funzioni attribuite alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport in conformità alla previgente disciplina devono ritenersi devolute all’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI secondo le rispettive competenze”…; Aggiunge inoltre il CUSI (punto b) che, secondo quanto disposto nel proprio statuto (art. 34) e in quello del CUS Roma (art. 22), le controversie insorte fra Confederazione e CUS federati vengono deferite ad un collegio arbitrale, e che il nuovo sistema di Giustizia introdotto nel nuovo Statuto del CONI (articoli 12, 12 bis e 12 ter) non è stato accettato. Richiamate le considerazioni che precedono, rileva anzitutto la Corte che trattasi di controversia relativa alla governance del federato CUS Roma, controversia quindi che ha un’incidenza decisamente eccedentaria rispetto al perimetro in cui si dispiega l’autonomia prevista dagli associati: come tale ne deve essere affermata l’indisponibilità e l’incompromettibilità. Trattasi dunque di un interesse legittimo giustiziabile soltanto avanti a questa Alta Corte (art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva). Il richiamo alla clausola arbitrale anzidetta deve dunque considerarsi superato. Rilevato che il CUSI e il CUS Roma, con riferimento agli articoli 26 e seguenti del nuovo Statuto del CONI, si annoverano nell’ambito degli Enti di promozione sportiva come risulta inequivocabilmente anche dagli statuti di detti Enti (cfr. art. 2 Statuto CUS Roma e art. 2 Statuto CUSI), ribadisce inoltre la Corte che l’esistenza del rapporto con gli Atenei è un elemento che non può evidentemente incidere sulla natura e sugli scopi fondamentali (diffusione dello sport, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive anche in campo nazionale ed internazionale) del CUS e del CUSI, enti autonomi, dotati di personalità giuridica, nei cui Statuti peraltro si fa espresso riferimento al raccordo con il CONI (Statuto CUSI, art. 2 lett. d) o al riconoscimento del CONI (Statuto CUS ROMA, articolo 1, p.4). Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento ai controlli demandati al Consiglio per lo Sviluppo dello Sport Universitario ovvero al Ministero, controlli che non possono scalfire il fondamentale nucleo sportivo anzidetto. E’ appena il caso di aggiungere, infine, come sia implicita ed evidente la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale (condizione dell’ammissibilità del giudizio avanti a questa Alta Corte), valutata in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame (art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva), trattandosi del commissariamento (sui cui effetti dirompenti sembra inutile spendere parole) del federato CUS Roma, Centro di notevole importanza anche per il suo collegamento alla Sapienza, il più grande e prestigioso Ateneo della Capitale. Alla luce delle considerazioni svolte poco sopra deve essere disatteso l’eccepito difetto della potestas judicandi di questa Alta Corte. Prima di passare all’esame del merito sembra opportuno riportare la norma che regola specificatamente il commissariamento degli organismi periferici e dei CUS e riferire specificamente sulle varie modalità delle procedure seguite e sulle censure del ricorrente. L’art. 40 del Regolamento CUSI (approvato il 17 marzo 2007) statuisce che…: “2) la nomina del Commissario straordinario deve essere preceduta: I) da un’indagine conoscitiva disposta dal Consiglio Federale e diretta ad accertare la sussistenza delle ipotesi di inadempimento di cui al comma precedente anche previa nomina di uno o più verificatori; II) da preventiva contestazione degli addebiti per le sole ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1. 3. Il Consiglio Federale dispone la nomina di uno o più commissari, di norma scelti fra i componenti del Consiglio Federale, con il compito di rimuovere le cause di inadempimento e/o regolarizzare la vita associativa del CUS”. Nel caso in esame, la Giunta esecutiva del CUSI, attesa l’urgenza di provvedere (art. 27, comma 3, del Regolamento) con delibera 15 maggio 2010 ha avviato (assente un componente) il procedimento di commissariamento del CUS Roma, assegnando termine fino al successivo 22 maggio 2010, al ricorrente, per eventuali controdeduzioni (puntualmente formulate) e trasmettendo poi l’atto al Consiglio federale per la prescritta ratifica, con indicazioni nominative del Commissario nella persona dell’ing. Mauro Nasciuti, coadiuvato, in qualità di vice – commissario, dall’Ing. Pompeo Leone. Il CUS aveva, già in questa fase, formulato censure con riferimento sia alla procedura seguita dalla Giunta sia al merito. Nella successiva decisione del 23 maggio 2010, il Consiglio federale del CUSI si è limitato a ratificare la delibera della Giunta, dando atto in particolare “che il Presidente Carrà sottopone all’approvazione la proposta di atto deliberativo predisposto con la consulenza di tale prof. Giuseppe Abbagnale (sembra essersi trattato in realtà di un consulente esterno, il Prof. Giuseppe Abbamonte). Rileva il ricorrente CUS in relazione a detta delibera: a) che si è in presenza di un’anticipazione di giudizio; b) che gli addebiti sarebbero generici e irrilevanti; c) che, contrariamente a quanto affermato dal CUSI, esso ricorrente aveva dettagliatamente contro dedotto, anche sul piano del merito, alle pretese violazioni agli obblighi convenzionali; d) che gli era stata negata l’audizione. A sua volta il CUSI, contestata la fondatezza delle censure del ricorrente, ha esposto ulteriori elementi negativi sul comportamento del CUS e ha ribadito che il Commissariamento era “indispensabile per salvare il salvabile”, avendo l’Università comunicato che non avrebbe rinnovato, alla scadenza, la convenzione con detto CUS. Premesso quanto innanzi, e atteso che il mero proposito di non rinnovare la convenzione non può essere idoneo a rendere valida una procedura che tale non sia, rileva la Corte che la suindicata delibera di Commissariamento del CUS ROMA è illegittima e deve essere annullata per i seguenti motivi: a) Il Consiglio Federale del CUSI in fase di appello ha omesso di rinnovare – in sostituzione della Giunta che aveva espletato un’indagine assolutamente inadeguata – l’indagine conoscitiva. Da detta indagine, infatti, si era ricavata sul punto una relazione del tutto inidonea (per la sinteticità del suo contenuto e l’uso di frasi stereotipate), a confermare l’effettiva sussistenza di precise ipotesi di inadempimento, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la fonte eteronima cui si è accennato, ed essendo anche mancata “la previa nomina di uno o più verificatori richiesta dalla menzionata norma” (art. 40 reg. CUSI). Doveva dunque, essere rinnovata detta indagine conoscitiva; b) detto Consiglio ha, in definitiva, ratificato la delibera della Giunta omettendo di eliminare i vizi della procedura tempestivamente rilevati dal ricorrente. Non risulta infatti che la Giunta sia stata ritualmente convocata (art. 27 c. 1 regolamento): “mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, inviata almeno tre giorni prima della data stabilita, o, nel caso di urgenza, almeno il giorno prima, anche a mezzo di telegramma, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo. Va in ogni caso considerato che un componente della Giunta non era presente: tale assenza assume rilevanza determinante alla luce della irregolare convocazione perché la mancata conoscenza dell’oggetto della discussione che doveva essere inserito nell’ordine del giorno può avere inciso sull’atteggiamento di detto componente in ordine alla valutazione dell’opportunità, o meno, di partecipare all’assemblea; secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la preventiva conoscenza, chiara e non ambigua, dell’ordine del giorno assolve, tra le altre, alla funzione di determinare l’atteggiamento dei componenti dell’assemblea, anche ai fini della loro partecipazione (cfr. Cass. 17.11.2005, n. 23269); ovviamente la giustificazione dell’assenza del componente non supera i rilievi precedenti, non essendovi prova che egli conoscesse gli argomenti da discutere; c) l’illegittimità della delibera per i motivi surriferiti (o seguenti) rende peraltro superflua ogni considerazione sull’inopportunità della nomina a vice commissario proprio di un componente del Consiglio direttivo e tesoriere del CUS (Pompeo Leone) sospeso dall’incarico in attesa delle risultanze di un’indagine amministrativa interna a suo carico; d) mancata indicazione delle modalità di acquisizione dell’allegato D alla delibera della Giunta col quale è stata sostanzialmente motivata la proposta di commissariamento e, conseguentemente, la delibera del Consiglio. Detto allegato è costituito da un documento a firma del Prof. Saponara, documento del quale non è dato conoscere né da chi sia stato richiesto né in quale occasione sia stato formato; dal suo contenuto si desume trattarsi della risposta a contestazioni sollevate dal CUS Roma nei confronti dell’Università La Sapienza, contestazioni delle quali, tuttavia, non è possibile comprendere esattamente il tenore. Il documento, pertanto, appare privo di rilevanza ai fini del provvedimento adottato; e) contrariamente a quanto sancito da costante giurisprudenza, la contestazione degli addebiti (atto eminentemente formale) è avvenuta in forma non dettagliata né chiara e neppure completa ed inequivocabile nel suo contenuto (cfr. Cass. 22 febbraio 2008 n. 46769); f) infine la gravità del provvedimento avrebbe imposto di non negare la chiesta audizione al Presidente del CUS. In base al principio generale relativo ai procedimenti di tipo latamente sanzionatorio, quale deve ritenersi quello in esame, l’incolpato deve essere posto nelle condizioni di difendersi anche personalmente, ove, come nel caso di specie lo abbia richiesto. Sulla base dei principali motivi esposti poco sopra, deve dichiararsi l’illegittimità della delibera in esame. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento della delibera di commissariamento del CUS Roma e degli atti presupposti, connessi o consequenziali. Si ravvisano giusti motivi (novità e difficoltà delle questioni trattate, etc.) per compensare interamente le spese fra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso come in motivazione; SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni l’8 luglio 2010. Il Presidente F.to Riccardo Chieppa Il Relatore F.to Giovanni Francesco Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 29 luglio 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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