CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 21/09/2010 S.S.I. Vipiteno A.S.D. srl contro Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Comitato Olimpico Nazionale Italiano e A.S.D. Amateur Hockey Club Eppan

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 21/09/2010 S.S.I. Vipiteno A.S.D. srl contro Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Comitato Olimpico Nazionale Italiano e A.S.D. Amateur Hockey Club Eppan L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 14/2010 proposto in data 30 luglio 2010 dalla società S.S.I. Vipiteno A.S.D. s.r.l. contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (“F.I.S.G.”) e nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della ASD Amateur Hockey Club Eppan (A.H.C.E.), avverso la delibera di data 9 luglio 2010 del Consiglio Federale della F.I.S.G. con la quale non è stata accolta la richiesta formulata dalla suddetta società di partecipare al Campionato di Serie A1, vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Italiana Sport Ghiaccio (F.I.S.G.); udito nella udienza del 7 settembre 2010 il relatore, presidente Riccardo Chieppa; uditi per la parte ricorrente – S.S.I. Vipiteno A.S.D. s.r.l.– l’avv. Umberto Deflorian ed il prof. avv. Paolo Dell’Anno, e per la parte resistente – Federazione Italiana Sport Ghiaccio – F.I.S.G. – l’avv. Ernesto Russo; Ritenuto in fatto 1.- La società S.S.I. Vipiteno A.S.D. s.r.l., con ricorso iscritto al R.G. ricorsi 14/2010 e presentato in data 30 luglio 2010 contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (“F.I.S.G.”) e nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della ASD Amateur Hockey Club Eppan (A.H.C.E.), ha impugnato avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva la delibera di data 9 luglio 2010 del Consiglio Federale della F.I.S.G., con la quale non è stata accolta la richiesta formulata dalla stessa società di partecipare al Campionato di serie A1, nonché ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo o comunque presupposto connesso o consequenziale ivi compresi gli atti relativi alla formazione dei Calendari di Campionato di Hockey su ghiaccio della Serie A e A2 2010-2011. La società S.S.I. Vipiteno ha esposto nel ricorso le vicende della anteriore stagione Hockey su ghiaccio 2008-2009 serie A2, nella quale si era classificata al 1° posto ma aveva rinunciato al passaggio, preferendo attendere, di modo che era salita in serie A la squadra classificatasi seconda (H.V. Valpellice); nonché le vicende della stagione 2009-2010, nella quale si era classificata al 4° posto, mentre le prime tre classificate della stessa stagione (H.C.Appiano/ A.H.C.E Eppan; H.C. Gardena e H.C. Merano Junior) non avevano richiesto di salire nella massima serie. Su questa base, l’odierna ricorrente aveva espresso nell’aprile 2010 la volontà di iscriversi al Campionato serie A. La ricorrente invoca una serie di precedenti nelle trascorse stagioni ed espone le vicende che avevano portato al provvedimento impugnato, nonché tutte le iniziative adottate in ordine a sponsorizzazioni e contratti in vista dell’obiettivo che riteneva di poter raggiungere in serie A e deduce i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1 e 1 bis, dello Statuto del Coni e degli articoli 3, comma 2 e 3 , e 23 della legge 241 del 1990: semplice comunicazione del mero esito della riunione del Consiglio Federale della F.I.S.G. del 9 luglio 2010 e assoluta carenza di motivazione della delibera di esclusione della ricorrente dal Campionato serie A; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, dello Statuto F.I.S.G. e degli articoli 20, comma 3, 21, comma 1 lett. c), 23, comma 1 bis e 29, comma 4, dello Statuto del Coni, eccesso di potere sotto i profili della illogicità, della ingiustizia grave e manifesta del difetto di motivazione; violazione del principio di democrazia interna alla Federazione e di eguaglianza, pari opportunità e imparzialità; 3) Eccesso di potere sotto i profili della illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, Statuto F.I.S.G.; violazione dei fini istituzionali della F.I.S.G. La ricorrente, inoltre, in relazione anche alle iniziative di sponsorizzazioni e contrattuali intraprese e ai gravi pregiudizi conseguenti alla mancata ammissione alla serie A, ha chiesto : in via preliminare e cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e degli atti connessi, nonché che sia ordinato alla Federazione di ammettere con riserva la società ricorrente al Campionato serie A e alle altre competizioni in cui abbia rilevanza l’appartenenza alla serie A, in relazione alla sussistenza di un fumus boni iuris e l’irreparabilità dei danni; -in via principale l’annullamento del provvedimento impugnato con gli ordini consequenziali, con vittoria si spese. - in via istruttoria, oltre ad ampia documentazione esibita, l’acquisizione di una serie di atti, sui quali si è, poi, provveduto, previa una selezione, mediante ordinanza presidenziale, di cui in appresso. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (F.I.S.G.), con memoria 30 luglio 2010, confutando i motivi del ricorso ed esibendo ampia documentazione, rimettendosi alle valutazioni della Corte in ordine alla sussistenza della notevole rilevanza del thema decidendum e concludendo: a) per l’infondatezza della domanda cautelare, l’insussistenza della pretesa e del pericolo per la ricorrente; b) in via istruttoria opponendosi alle richieste della ricorrente, in quanto irrilevanti, infondate o comunque non attinenti alla materia del contendere; c) per il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguente provvedimento ed in ogni caso con condanna della ricorrente alle spese, competenze ed onorari del giudizio. 2.- Con ordinanza 3 agosto 2010 il Presidente dell’Alta Corte, ritenuta la non sussistenza, allo stato degli atti acquisiti, di sufficienti elementi per la misura cautelare richiesta, disponeva: d’ufficio l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere, alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, nonché l’acquisizione dei seguenti atti, ponendo l’onere a carico della Federazione; a.- copia integrale del verbale della riunione del Consiglio federale del 9 luglio 2010 per la parte che riguarda l’oggetto del presente ricorso; b.- chiarimenti documentati sugli asseriti diversi trattamenti a favore di altre società richiamati nel ricorso, allegando anche le classifiche ufficiali dei campionati nazionali A e A2 dell’anno precedente e seguente; c.- NOFA applicabili ai casi sub 2, se diversi da quelli esibiti; e fissava l’udienza di discussione del 7 settembre 2010, assegnando alle parti il termine di tre giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie. La Federazione provvedeva agli adempimenti istruttori con deposito di memoria in data 27 agosto 2010. 3.- Il 3 settembre 2010 la società ricorrente integrava con memorie le tesi difensive, sottolineando, tra l’altro, la mancata e tardiva esternazione dei motivi del rifiuto da parte della Federazione; il valore dei principi in tema di rinuncia del titolo sportivo di cui alla determinazione del C.N. Coni del 23 ottobre 2006 n. 1344, prevedente proprio l’ipotesi di rinuncia, donde l’interpretazione conforme delle previsioni della Federazione o la loro disapplicazione per contrasto con le norme dell’ordinamento del CONI; il diverso ingiustificato trattamento usato nei confronti della ricorrente rispetto agli altri precedenti casi di ripescaggio. Con memoria 3 settembre 2010 la Federazione ha integrato le proprie tesi difensive anche riguardo al problema della competenza dell’Alta Corte, trattandosi di ricorso non contro ammissione a Campionato, ma di mancata accettazione di domanda in deroga di iscrizione e partecipazione, per cui si prospetterebbe l’ipotesi di competenza arbitrale; ha, altresì, contestato l’esistenza di una prassi o consuetudine e negato, in ogni caso, un trattamento diverso, tenuto conto del generale consenso. In sede di discussione la difesa della ricorrente depositava, con il consenso dell’altra parte, brevi note di udienza in ordine alla notevole rilevanza delle questioni. Considerato in diritto 1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la estraneità del Coni al presente giudizio, che riguarda esclusivamente atti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.) e non coinvolge poteri o atti dello stesso Coni, in quanto le iscrizioni ai Campionati di Hockey su ghiaccio della serie A rientrano nella sfera di competenze della anzidetta Federazione. 2.- Sulla competenza di questa Alta Corte è indubitabile che le questioni proposte, indipendentemente dal tenore lessicale (ammissione o iscrizione o partecipazione) e dalle ragioni della richiesta formulata dalla attuale ricorrente e dal carattere di iscrizione di diritto ovvero in deroga al massimo campionato (Hockey) o per effetto di ripescaggio (sia esso regolamentato o meno da Federazione competente in materia), attengono, sulla base delle attuali previsioni, alla complessiva materia della “iscrizione ai Campionati”, quando vi sia una determinazione finale ed in ultimo grado riconducibile anche per affidamento o delega a Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni. Resta ferma in ogni caso la esigenza che siano stati esauriti gli eventuali rimedi della Giustizia federale e che sussista l’ulteriore requisito della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 6, nonché art. 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (quest’ultimo - si noti- introdotto il 23 marzo 2009, successivamente all’aggiornamento dello Statuto F.I.S.G., conformemente, del resto, al principio del riparto di competenze sui diritti indisponibili e disponibili secondo la previsione dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, del Codice Alta Corte (art. 1, comma 2) e del Codice TNAS (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1). Naturalmente la competenza su dette controversie può coinvolgere incidentalmente anche gli atti del complesso procedimento (sia preparatorio, con determinazione delle regole, sia attinente alla singola iscrizione e/o ammissione e alla determinazione finale delle squadre partecipanti in ciascuna stagione al singolo Campionato), fermo il carattere di ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie aventi per oggetto diritti considerati indisponibili dall’ordinamento sportivo e salvi gli effetti delle preclusioni di ordine processuale relative ad atti suscettibili di specifiche forme o regole di tutela. 3.- Sussiste, nella fattispecie in esame, la notevole rilevanza delle questioni sollevate e quindi l’ammissibilità del ricorso, in relazione al duplice elemento di questioni, di fatto e di diritto, che coinvolgono la ammissione al massimo campionato della disciplina sportiva e nel contempo sono destinate a risolvere, per la prima volta nell’ambito della giustizia sportiva, profili nuovi circa l’esistenza: a) nel campo dell’Hockey su ghiaccio di una pretesa di società sportiva, diversa da quella classificatasi al primo posto nella propria categoria, di essere ammessa nella serie superiore in caso di rinuncia a passare nella categoria superiore o altro comportamento volontario della prima classificata, ancorché sia stata essa stessa prima classificata e rinunciataria in occasione di precedente stagione 2008- 2009; b) di una invocata prassi/consuetudine della Federazione di accogliere senz’altro domande di iscrizione a campionato superiore, a prescindere dall’ottenimento del corrispondente diritto sportivo (primo classificato). 4.- Sui motivi del ricorso è sufficiente rilevare, ai fini della loro infondatezza, che: a) la mancata iniziale comunicazione integrale del provvedimento impugnato, che negava la iscrizione-partecipazione al Campionato di serie A, non costituisce vizio di legittimità dello stesso provvedimento, ma influisce esclusivamente sui termini di impugnazione (qualora la lesione della posizione del destinatario risulti dalla motivazione o dalla parte omessa in sede di comunicazione) o sulla possibilità di motivi aggiunti o comunque integrativi; del resto la comunicazione integrale risulta inviata il 28 luglio 2010; b) sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la delibera del Consiglio Federale della F.I.S.G. n. 7-10/316 del 9 luglio 2010, di non accoglimento della richiesta della SSI Vipiteno alla partecipazione al prossimo Campionato Hockey Serie A, oggetto della impugnazione principale, contiene sufficienti elementi di motivazione per giustificare sul piano logico la scelta adottata, avente un contenuto discrezionale, trattandosi di rifiuto di una deroga al principio della iscrizione, per promozione al Campionato di serie A del primo classificato del Campionato serie A2, 2009/2010, contestuale alla espressa non previsione di retrocessione dell’ultima classificata in serie A - per l’anno sportivo 2009 -2010 (cfr. NOFA serie A Maschile, anno sportivo 2009/2010, pag. 15, N), Promozioni e retrocessioni; NOFA serie A2 Maschile medesimo anno, pag. 16, con analoga previsione). Proprio dagli atti richiamati nella predetta delibera e nel relativo verbale (in particolare la relazione-intervento del Presidente e del Consigliere Zanotti, fatte proprie dal Consiglio con l’approvazione del rifiuto della deroga a larghissima maggioranza) possono trarsi per relationem elementi di giustificazione del provvedimento impugnato: c) l’asserita diversità di trattamento discriminatorio nei confronti della SSI Vipiteno è smentita, sulla base degli elementi istruttori acquisiti: in punto di fatto , non esistendo una “consolidata prassi federale” né di possibilità di far valere il titolo sportivo conseguito in anteriore stagione sportiva, né di ripescaggio di diritto, come confermato anche dalla situazione delle precedenti deroghe, avvenute con una larga condivisione delle Società sportive direttamente interessate, al contrario del caso in esame nel quale vi è stata una netta, prevalente contrarietà (ciò indipendentemente dalla eliminazione formale di una tabella di votazioni, essendo rimaste le opinioni e i pareri espressi). Non è rilevante, a tal fine, che nel caso in esame vi sia stato un allargamento della consultazione (per una maggiore apertura di democratica partecipazione, sorgendo nella fattispecie riflessi nella composizione dei campionati anche di serie A2) alle società di Campionato di serie A2. Infatti, una consistente maggioranza dei Club di serie A, accanto a quella dei Club di serie A2, si è espressa in senso negativo; in punto di diritto, dalla netta diversità di previsioni regolamentari legittimamente adottate dalla Federazione, aventi un preciso iter logico derivante da esigenze di livello delle competizioni di Campionato, anche in relazione alla situazione economica e disponibilità di Società sportive partecipanti. Si è passati da una previsione per l’anno sportivo 2002/2003 di due promozioni, senza nessuna specificazione, da serie A2 a Serie A1 ed una retrocessione da A1 (NOFA 20 settembre 2002 per l’anzidetto anno sportivo, p. 21) a previsione per l’anno sportivo 2003/2004 di due promozioni, due finaliste del gruppo A2 da serie A2 a Serie A1 e cinque retrocessioni in serie B (NOFA 15 luglio 2003 per l’anzidetto anno sportivo, p. 13); a previsione per l’anno sportivo 2004/2005 di una promozione, della vincitrice del Campionato serie A2 (NOFA serie A2 del 14 settembre 2004, p. 11 e NOFA serie A del 5 giugno 2004 per l’anzidetto anno sportivo, p. 11); a previsione per l’anno sportivo 2005/2006 e 2006/2007 di una generica promozione in Campionato di categoria superiore, con il limite di numero massimo di squadre iscritte di 12, senza ipotesi di retrocessione (NOFA serie A2 del 29 settembre 2005, p. 11 e NOFA serie A del 9 settembre 2005 per l’anzidetto anno sportivo, p. 11; NOFA A2 e A maschile del 15 settembre 2006, rispettivamente p. 15 e 16); a previsione per l’anno sportivo 2007/2008 di non obbligatorietà della promozione in Campionato di categoria superiore per la squadra vincitrice del Campionato serie A2, 2007/2008, con ampia discrezionalità, fissandosi il numero massimo di squadre di 12 in serie A (NOFA serie A2 del 14 settembre 2007, p. 15 e NOFA serie A del 14 settembre 2007 p. 15, per l’anzidetto anno sportivo, senza retrocessione); a previsione per l’anno sportivo 2008/2009 di partecipazione al Campionato serie A, della vincitrice dello spareggio tra l’ultima qualificata al termine dei Play Out del Campionato serie A con la vincitrice del Campionato di serie A2, con facoltà - in caso di rinuncia alla partecipazione da parte la vincente dello spareggio – per la perdente di prendere parte al Campionato 2009/2010, senza retrocessioni in caso di Campionato rimasto a 9 squadre, ed, invece, se superiore a 9 squadre, con potere del Consiglio Federale di sancire una o più retrocessioni (NOFA serie A2 del 5 settembre 2008, aggiornate con modifiche 11 e 12 febbraio 2009, p. 17 e NOFA serie A del 22 luglio 2008, aggiornate con modifiche 10 febbraio 2009 per l’anzidetto anno sportivo, p. 17); a previsione per l’anno sportivo 2009/2010 di una promozione, della prima classificata vincitrice Campionato serie A2 2009/2010, con esclusione di retrocessione dell’ultima classificata in serie A, (NOFA serie A2 del 10 giugno 2009, p. 16 e NOFA serie A del 10 giugno 2009, p. 15, identiche alle NOFA serie A2 e serie A, per il prossimo anno sportivo, approvate il 9 luglio 2010, p. 15, applicabili tuttavia all’esito del campionato 2010/2011). d) i principi generali del Coni in materia di cessione del titolo sportivo (delibere Giunta nazionale Coni 1 agosto 2006 e Consiglio nazionale 23 ottobre 2006, alla luce anche della successiva delibera Cons. Nazionale Coni del 19 maggio 2010) negli sport di squadra attribuiscono alle Federazioni il compito di stabilire i meccanismi di promozione e retrocessione e delle regole di organizzazione dei Campionati (nella specie la FISG ha provveduto con il NOFA 2009/2010, cui la stessa Federazione si è attenuta, considerando derogatoria la richiesta della ricorrente classificata al 4° posto su otto partecipanti e respingendola sulla base di una valutazione immune dai vizi logici e giuridici denunciati, come sovra precisato. Inoltre gli anzidetti principi non prevedono un diritto assoluto al subentro ed anzi, da un canto, escludono che il titolo possa essere oggetto di cessione, non potendo essere nella disponibilità dei partecipanti ai campionati a squadre, mentre, dall’altro, solo nel caso che una società sportiva cessi di appartenere ad una Federazione è previsto che senz’altro la Federazione delibererà l’assegnazione del titolo ad altra squadra. Invece in tutti gli altri casi esiste un potere discrezionale della Federazione; in particolare, in caso di “rinuncia al titolo sportivo” da parte di una società detentrice di tale diritto vi è solo una facoltà di diversa assegnazione del titolo compatibilmente con il livello del campionato di riferimento, con preferenza a società della stessa città, regione e area geografica. Tale elemento territoriale non fa, tuttavia, nascere una pretesa da parte della società, ma si applica come criterio preferenziale solo nel caso che la Federazione ritenga di avvalersi di tale facoltà di assegnazione a chi non abbia conquistato il titolo in base a competizione sportiva. Il che è stato escluso – si noti ancora – per il caso di rinuncia integrale al titolo e non per una mera scelta di non iscriversi nel campionato di serie superiore. Nella specie – giova sottolineare - il livello del campionato 2009/2010 trova la classificazione della attuale ricorrente alla metà, su appena otto squadre, nella serie A2; di contro vi sono 9 squadre disponibili nella serie A. 5.- Sulla base delle predette considerazioni risulta la infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunciati. Sussistono giusti motivi, in relazione alla novità delle questioni dedotte e al comportamento processuale delle parti, per compensare integralmente le spese del giudizio. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RIGETTA il ricorso. SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 7 settembre 2010. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 21 settembre 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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