CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 04/03/2011 Aprilia Volley s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Lega Pallavolo Serie A Femminile (LPF)

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 04/03/2011 Aprilia Volley s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Lega Pallavolo Serie A Femminile (LPF) L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto De Roberto, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2010, presentato in data 27 dicembre 2010 dalla società sportiva dilettantistica Aprilia Volley s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Lega Pallavolo Serie A Femminile (LPF) avverso la decisione della Corte federale FIPAV del 25 novembre 2010 (C.U. n. 1) e la decisione della Corte d’appello federale del 2 agosto 2010 (C.U. n. 50) di rigetto del ricorso avverso Comunicazione del Giudice di Lega n. 11/2010 con cui era stato respinto il ricorso dell’Aprilia Volley nei confronti del provvedimento, in data 14 luglio 2010, con cui la Commissione Ammissione al campionato della Lega Pallavolo Serie A femminile 2010/11 aveva sancito l’insussistenza, in capo all’odierna ricorrente, dei requisiti per l’ammissione a detto campionato Vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti, FIPAV e LPF; udito nella udienza del 18 febbraio 2010 il relatore, prof. Roberto Pardolesi; uditi per la parte ricorrente – Aprilia Volley – l’avv. Cajetano Maria Vecchione, e per le parti resistenti rispettivamente l’avv. Giancarlo Guarino per la FIPAV e l’avv. Stefano Francesco Tagliabue per la LPF; Ritenuto in fatto Torna innanzi a questa Alta Corte una vicenda contenziosa che è stata oggetto di precedente pronuncia (dec. 20 settembre-4 ottobre 2010, n. 20). Nella circostanza, era stato esaminato il ricorso con cui la società Aprilia Volley aveva impugnato la decisione della Corte d’appello federale FIPAV del 2 agosto 2010 (pubblicata con C.U. n. 50- CAF) di rigetto del ricorso avverso Comunicazione del Giudice di Lega n. 11/2010 del 21 luglio 2010 con cui era stata rigettata l’impugnazione, ad opera della stessa Aprilia Volley, del provvedimento, in data 14 luglio 2010, con cui la Commissione Ammissione al campionato della Lega Pallavolo Serie A femminile 2010/11 aveva sancito l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione a detto campionato della ricorrente. Detto ricorso fu ritenuto inammissibile per mancato esperimento dell’appello innanzi alla Corte federale FIPAV, in quanto condizione necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 3, codice ACGS, per promuovere il giudizio innanzi alla Corte. A seguito della su citata decisione, l’Aprilia Volley proponeva, in data 25 ottobre 2010, ricorso innanzi alla Corte federale FIPAV, deducendo il difetto di conoscenza, alla data del 2 agosto 2010, circa la possibilità di esperire ricorso innanzi a detta ultima istanza federale avverso la sottostante decisione della Corte d’appello federale, chiedendo la rimessione in termini per impedimento non imputabile ovvero non evitabile con un comportamento diligente. Con decisione deliberata in data 25 novembre 2010 (C.U. n. 1), la Corte federale FIPAV rilevava il mancato rispetto dei termini perentori per l’impugnazione previsti dall’art. 92 R.G. FIPAV e deliberava, per conseguenza, l’inammissibilità del ricorso. Contro quest’ultima decisione insorge l’Aprilia Volley, chiedendo in via preliminare l’adozione di misure cautelari idonee a tutelare i diritti e gli interessi legittimi del sodalizio ricorrente e, nel merito, l’annullamento della decisione della Corte d’appello federale FIPAV del 2 agosto 2010. Considerato in diritto 1.-Di fronte all’articolata tessitura del ricorso proposto dall’Aprilia Volley, va preliminarmente precisato che, in questa sede di Alta Corte di Giustizia Sportiva, oggetto di ricorso in caso di impugnativa di decisione federale può essere solo la decisione finale della giustizia federale: nella specie, la decisione della Corte federale FIPAV e non quella sottostante della Corte d’appello federale. Di conseguenza possono avere rilevanza in questa sede solo i profili attinenti alla decisione della Corte federale, restando gli altri inammissibili. 2.- La decisione impugnata ha dedotto l’inammissibilità del ricorso dal mancato rispetto del termine fissato dall’art. 92 R.G. FIPAV, il quale impone che l’impugnazione del provvedimento contestato abbia luogo entro 10 giorni dall’affissione del dispositivo dello stesso nell’albo dell’organo decidente. Ciò che, nella circostanza, non è avvenuto. 3.- Sul punto, il sodalizio ricorrente non formula alcuna censura specifica. Esso si limita ad affermare di aver ritenuto, “dopo l’intervenuta decisione della CAF nell’ambito dell’ordinamento sportivo […] pienamente ed esclusivamente sussistenti le condizioni e i limiti di ulteriore impugnativa del provvedimento di non ammissione al campionato de quo, previsti dal Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva del CONI” (p. 6 ricorso); e, per quanto è dato intendere in mancanza di qualsivoglia elaborazione, sembra dedurre, sub specie di ignoranza/difetto di conoscenza/errore inevitabile della possibilità di esperire ricorso innanzi alla Corte federale FIPAV (pp. 9-10 del ricorso) , un’ipotesi di errore scusabile. 4.- Anche ammesso che la teoria dell’errore scusabile abbia diritto di cittadinanza nell’ordinamento sportivo –questione dai risvolti alquanto delicati, che possono in questa sede rimanere impregiudicati- si deve osservare che i presupposti di esperibilità del ricorso, dettati dall’art. 60 Statuto FIPAV, non pongono problemi ermeneutici di particolare difficoltà. Ed egualmente piana appare la riconduzione del Regolamento di ammissione al campionato al novero dei regolamenti federali, in quanto espressione specifica di un potere funzionale delegato dalla Federazione alla Lega. Sotto questo profilo, deve escludersi la sussistenza di un errore scusabile, idoneo a giustificare la rimessione in termini. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 18 febbraio 2011. Il Relatore F.to Roberto Pardolesi Il Presidente F.to Riccardo Chiappa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 4 marzo 2011. Il Segretario Alvio La Face
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