CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 10/09/2010 Polisportiva Gaeta S.S.D. a.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 10/09/2010 Polisportiva Gaeta S.S.D. a.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
dott. Alberto de Roberto,
prof. Roberto Pardolesi, Componenti,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 15/2010 presentato in data 3 agosto 2010 dalla società Polisportiva Gaeta S.S.D. a.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti avverso la delibera di cui al C.U. n. 26 della LND del 30 luglio 2010 con la quale è stata disposta la mancata ammissione della società Polisportiva Gaeta S.S.D. a.r.l. al Campionato di Serie
D relativo alla stagione sportiva 2010/2011, a seguito di decisione assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 29 luglio 2010;
visto il verbale di conciliazione sottoscritto, in sede di esame preliminare sulla istanza cautelare, in data 10 agosto 2010 innanzi al presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva con il quale la Lega Nazionale Dilettanti – in ragione della sopravvenuta carenza di organico e dell’accertato adempimento della società ai requisiti richiesti dalla normativa federale per l’ammissione al campionato di competenza – ha aderito in via conciliativa alla richiesta avanzata dalla società di vedersi ammessa al campionato di Serie D per la stagione 2010/2011;
acquisita la delibera di cui al C.U. Comitato Interregionale LND n. 14 del 10 agosto 2010;
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 7 settembre 2010.
Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 10 settembre 2010.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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