F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 28.04.2011 (466) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota N°. 7755/362pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 28.04.2011
(466) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota N°. 7755/362pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).
Con atto del 19 aprile 2011 il Procuratore federale ha deferito il Signor Marrocu Siro, Presidente e legale rappresentante della Villacidrese Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati della Villacidrese Calcio Srl, relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS, per aver presentato dichiarazioni liberatorie riferite ai calciatori Dei Tommaso e Suppa Daniele non veridiche e le cui sottoscrizioni sono state contestate dai predetti tesserati, al fine della certificazione dell'avvenuto pagamento, nei termini stabiliti dalla normativa federale, degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010; e la Villacidrese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, per la Società la penalizzazione di punti 1 (uno) e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e per il Marrocu la inibizione per mesi 4 (quattro), ai sensi delle vigenti disposizioni. Il deferimento è fondato e va conseguentemente accolto. Dagli atti trasmessi dalla Procura federale risulta che la Lega Italiana Calcio Professionistico, su segnalazione della Associazione Italiana Calciatori, con nota del 25.10.2010 ha segnalato alla Co.Vi.So.C. che la Villacidrese Calcio Srl, nonostante avesse trasmesso dichiarazioni liberatorie dei propri tesserati al 30.06.2010, non aveva provveduto a perfezionare l'integrale pagamento degli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 dovuti ad alcuni tesserati, nei termini fissati dalla normativa federale; la Co.Vi.So.C. con successiva nota del 2.11.2010, ha comunicato alla Procura federale di avere riscontrato che la Villacidrese Calcio Srl, pur avendo presentate le liberatorie al 30.06.2010, non aveva provveduto, entro il termine del 15 settembre 2010, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2). Dalla successiva attività inquirente svolta dalla Procura federale è emerso che la Villacidrese Calcio Srl ha presentato dichiarazioni liberatorie riferite ai calciatori Dei Tommaso e Suppa Daniele le cui sottoscrizioni sono state disconosciute dagli stessi tesserati, e che il pagamento degli emolumenti riferiti alle mensilità di maggio e giugno 2010 dei calciatori Suppa Daniele e Anastasi Valerio risultano eseguiti soltanto nel mese di dicembre 2010, mentre per il calciatore Dei Tommaso, alla data del 13.12.2010, gli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010 non erano stati ancora stati corrisposti. D’altra parte il Presidente della Villacidrese Calcio Srl Marrocu Siro, in sede di audizione dell’11.02.2011, ha riconosciuto che gli emolumenti dovuti ai calciatori Dei e Anastasi sono stati effettivamente corrisposti a fine anno. L'omesso deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, nel termine del 15.09.2010 stabilito dalla normativa federale e, in particolare, dal C.U. N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV). lett. A), punto 2), degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe, per le mensilità di maggio e giugno 2010, integra la violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS. Inoltre l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle dichiarazioni liberatorie attestanti il regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2010, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 8, comma 1, del CGS. Detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili al Sig. Marrocu Siro, Presidente e legale rappresentante della Villacidrese Calcio Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta della Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS Si ritiene equo, sulla base anche dei precedenti di questa Commissione, determinare la sanzione per la Società Villacidrese Calcio Srl in 1 (uno) punto di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda e per il Sig. Marrocu la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro). P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Società Villacidrese Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), e al Sig. Marrocu la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).
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