F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 28.04.2011 (289) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSONE (Presidente della Società SS Bellona Srl – revoca affiliazione) • (nota N°. 4627/115pf09-10/AM/ma del 19.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 28.04.2011
(289) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSONE (Presidente della Società SS Bellona Srl - revoca affiliazione) • (nota N°. 4627/115pf09-10/AM/ma del 19.1.2011).
Con provvedimento del 19.1.2011 il Procuratore federale ha deferito il Sig. Giuseppe Carusone, Presidente della Società SS Bellona Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 NOIF, avendo ricoperto, dall’11 febbraio 1993 al 16 giugno 2006, la carica sociale di Amministratore unico della Società SS Bellona Srl e aver posto in essere quanto specificato nella parte motiva alle lettere a), b), c), d), e), f). All’inizio della riunione odierna, il Sig. Carusone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giuseppe Carusone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Carusone, sanzione dell’inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 10 (dieci) a carico del Sig. Giuseppe Carusone. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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