F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83 del 02.05.2011 (313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CATTOLI e STEFANO ZAMBETTI (Agenti di calciatori) • (nota N°. 4992/653pf08- 09/AM/ma del 26.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83 del 02.05.2011
(313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CATTOLI e STEFANO ZAMBETTI (Agenti di calciatori) • (nota N°. 4992/653pf08- 09/AM/ma del 26.1.2011).
La Commissione, esaminati gli atti relativi al deferimento disposto dal Procuratore federale, nei confronti dei Sigg. Andrea Cattoli e Stefano Zambetti; letta la memoria difensiva; sentite le parti, osserva:
con atto in data 26.01.2011, il Procuratore federale, all’esito di approfondita indagine, deferiva innanzi a questa Commissione:
▪ Stefano Zambetti, per rispondere alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione al punto 2 del Codice di condotta professionale, allegato alla lett. A del Regolamento degli Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti, avendo lo stesso fatto pressione nei confronti del suo precedente assistito, al fine di ottenere, nuovamente il mandato, rappresentando al medesimo circostanza non veritiere, quali l’esistenza dell’obbligo del pagamento di una consistente somma a titolo di penale contrattuale, in realtà non esistente;
▪ Andrea Cattoli, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione al punto 4 ed al punto 7 del Codice di condotta professionale allegato alla lett. A del Regolamento degli Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti, avendo lo stesso incontestabilmente presenziato con il calciatore agli incontri, con la dirigenza dell’Atalanta e dell’Albinoleffe avvenuti nel Dicembre 2008/Gennaio 2009, partecipando attivamente alle trattative, quando il calciatore risultava essere rappresentato dall’Agente Zambetti, o comunque si trova nella vigenza del periodo di preavviso successivo al recesso previsto e disciplinato dall’art. 11 del Regolamento vigente all’epoca dei fatti.
Fatto: il Sig. Stefano Zambetti, a mezzo del suo legale Avv. Bosio, con un lungo esposto, in data 16/01/2009, denunciava alla Commissione Agenti: che un suo rappresentato, il calciatore Cissè Karamoko al momento in forza alla Società Atalanta aveva sottoscritto in data 8 novembre 2008, un mandato, in forza del quale lo Zambetti si era adoperato per ottenere il trasferimento del calciatore dalla Società di appartenenza, ad altra Società, l’Albinoleffe; che avviate positivamente le trattative ed in attesa di formalizzarle all’apertura del calciomercato, nel mese di Gennaio, lo Zambetti, era venuto a conoscenza che il 18 dicembre il Cissè Karamoko si era presentato presso la sede dell’Atalanta accompagnato dal Sig. Andrea Cattoli che si qualificava nuovo agente del calciatore e che solo il 19 dicembre aveva ricevuto una lettera inviata dal Cissè contenente la revoca del mandato, che in data 8 gennaio aveva appreso esser stato depositato il contratto di trasferimento del calciatore dall’Atalanta all’Albinoleffe e di aver letto dichiarazioni rese alla stampa dal Cattoli e relative all’avvenuto trasferimento. Con tale esposto lo Zambetti, evidenziando la palese violazione dell’allegato A punti 4 e 7 del Codice di condotta professionale del Regolamento Agenti dei calciatori, sollecitava la Commissione Agenti ad intraprendere quelle azioni ritenute opportune e a segnalare agli organi competenti le violazioni regolamentari evidenziate. In data 3 Febbraio 2009 il Sig. Andrea Cattoli, anch’egli a mezzo del proprio legale, contestava ogni addebito rilevando che non era titolare di alcuna procura del calciatore di non essersi mai presentato ad alcuno come suo agente e di non aver preso parte alle trattative per la cessione di quest’ultimo all’Albinoleffe. La Procura federale, investita dalla vicenda, sentiti i dirigenti delle Società Atalanta e dell’Albinoleffe e ravvisate a carico di entrambi gli agenti violazioni dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione alle norme previste dal Codice che regolamenta l’attività degli Agenti dei calciatori, disponeva il deferimento di Stefano Zambetti e Andrea Cattoli, innanzi a questa Commissione. Dalle indagini svolte dalla Procura federale ed in particolare dall’esame dei dirigenti della Società Atalanta e Albinoleffe è emerso che le trattative tra le due Società per la cessione in comproprietà del calciatore Cissè Karamoko, iniziate nel mese di Agosto 2008 - con la partecipazione attiva del Sig. Zambetti, in qualità di agente del calciatore – non si erano potute concludere tempestivamente, per ragioni non ben individuate, ma comunque con l’accordo tra le due Società, di formalizzare il passaggio alla riapertura invernale del mercato. E’ emerso, altresì, che il calciatore, aveva con atto del 6 novembre 2008, revocato il mandato al proprio agente e che questi, contattatolo immediatamente, lo aveva indotto, prospettando situazioni non corrispondenti al vero, a firmare un nuovo accordo, in data 8 novembre 2008, anche questo successivamente revocato in data 18 dicembre 2008. E’ emerso, ancora, che in prossimità della riapertura invernale del calciomercato, riprese le trattative tra le due Società per la cessione del Karamoko, questi si era presentato accompagnato da altro agente – il Cattoli – comunicando ai dirigenti delle due Società di aver revocato il precedente agente. E’, infine, stato acclarato che il Cattoli – aveva preso parte ai colloqui preliminari e alla firma del contratto avvenuta l’8 gennaio 2009, durante cioè la vigenza del periodo di preavviso fissata in giorni 30 dalla revoca – così come dettato dall’art. 11 del Regolamento all’epoca vigente. Il solo Andrea Cattoli, a mezzo del proprio difensore presentava memoria difensiva, con la quale chiedeva: in via preliminare un rinvio della decisione essendo pendente innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport del Coni, una controversia promossa dal Sig. Stefano Zambetti, nei confronti del calciatore Cissè Karamoko per il riconoscimento a titolo di penale per la revoca dell’incarico, “della somma di € 38.688,00 oltre gli interessi e rivalutazioni”, procedimento nel quale Karamoko ritualmente costituitosi, chiedeva al Collegio Arbitrale di “dichiarare nullo il mandato” sottoscritto l’ 8 novembre 2008 ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Agenti FIGC, ovvero ritenere affetta da vizio e comunque nullo il mandato, in quanto la sua sottoscrizione era affetta da vizio di consenso. Nel merito: il proscioglimento ed il consequenziale rigetto del deferimento essendosi il Cattoli limitato ad accompagnare il Cissè senza svolgere alcuna attività di carattere professionale. In via gradata, l’applicazione della semplice “ammonizione”. Convocate le parti innanzi a questa Commissione per la seduta del 07.04.2011, il difensore del Cattoli, rinnovava la richiesta di rinvio al fine di poter acquisire il lodo arbitrale previsto per la data del 15.04.2011. La Commissione, con provvedimento in pari data rigettava l’istanza difensiva ritenendo inconferente ai fini del decidere la pronuncia del Collegio Arbitrale. A questo punto, il difensore del Cattoli, avanzava richiesta di patteggiamento, non potuta formalizzare perché sprovvisto di un mandato speciale, e per tale motivo chiedeva breve rinvio per munirsi dell’atto. La Commissione, accogliendo la richiesta, rinviava alla seduta del 28.04.2011. All’odierna riunione, il difensore del Cattoli chiedeva di poter produrre la decisione del Collegio Arbitrale, nel frattempo intervenuta e dichiarativa della nullità del secondo contratto sottoscritto dal Cissè Karamoko a favore dello Zambetti, chiedendone l’acquisizione; concludeva nel merito per il proscioglimento del proprio assistito. Anche il difensore dello Zambetti spiegava le proprie conclusioni chiedendo in via preliminare di non acquisire il lodo arbitrale e nel merito il proscioglimento del proprio assistito. La Commissione in ordine alla richiesta acquisizione si riservava. Motivi della decisione La Commissione, preliminarmente, sciogliendo la riserva ritiene che ai fini del presente deferimento sia del tutto ininfluente la pronunzia del Collegio Arbitrale, come già precisato con precedente ordinanza. La declaratoria di nullità del contratto pronunziata dall’Autorità Arbitrale adita non fa venir meno la violazione posta in essere dal Cattoli, perché egli era a conoscenza che il Karamoko era legato da un contratto con altro agente e sapeva, inoltre, che al momento del suo intervento non era ancora trascorso il periodo di preavviso di recesso così come disciplinato dall’art. 11 del Regolamento Agenti dei calciatori all’epoca vigente. Il deferimento del Cattoli è quindi fondato. La sua presenza in occasione degli incontri e soprattutto al momento della firma del contratto avvenuta l’8 gennaio 2009 non fu puramente formale come si vorrebbe far credere , ma di natura professionale e tecnica, avendo tra l’altro lo stesso partecipato alla trattativa proponendo di modificare le condizioni economiche dell’ingaggio – come ha riferito il teste Osti. Tutto ciò in assenza di un espresso e formale mandato conferitogli dal Cissè. E’, altresì, fondato il deferimento a carico del Sig. Stefano Zambetti, per il comportamento da questi tenuto in occasione della prima revoca inviatagli dal Karamoko il 6 novembre 2008. In tale occasione lo Zambetti, al fine di indurre il calciatore a rinnovargli il mandato, non esitò a rappresentare a quest’ultimo situazioni non rispondenti al vero, quali l’obbligo di pagare una grossa somma di denaro a titolo di penale, pur sapendo che il contratto non prevedeva tale clausola, ed inoltre prospettando il sopravvenire di difficoltà burocratiche nella pratica in corso per il rilascio del permesso di soggiorno alla madre, conseguenti il necessario cambio di domicilio che il Karamoko in quel periodo aveva presso la suocera dello Zambetti, fatto questo che indubbiamente deve aver preoccupato e non poco il giovane tanto da indurlo a sottoscrivere un nuovo mandato in data 8 novembre 2008. Tale comportamento integra la violazione del punto 2 del Codice di condotta professionale allegato alla lett. A del Regolamento Agenti dei calciatori. Il diverso atteggiarsi dei due deferiti comporta necessariamente una diversa valutazione in ordine ai provvedimenti sanzionatori. Il comportamento del Cattoli appare obbiettivamente più grave in quanto tenuto nella più assoluta inosservanza non solo del regolamento, ma anche delle più elementari norme di correttezza, intervenendo in una trattativa che era stata condotta per la quasi interezza dallo Zambetti la cui definizione era stata già concordata, e, fatto ancor più grave,per aver agito in assenza di mandato, come da lui stesso ammesso nelle deduzioni difensive trasmesse in data 3 febbraio alla Commissione Agenti, a seguito dell’esposto inoltrato dallo Zambetti. Sanzione congrua per Andrea Cattoli appare quella di mesi 4 (quattro) di sospensione della licenza ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda. Di minor gravità deve considerarsi l’operato dello Zambetti che, vistosi revocare il mandato dal calciatore, senza alcun apparente motivo e quando ormai le trattative per la cessione del calciatore erano concluse, ha ottenuto il rinnovo del mandato rappresentando la presenza di una penalità in realtà non sussistente. Sanzione congrua per il Sig. Stefano Zambetti appare quella di mesi 2 (due) di sospensione della licenza ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda. P.Q.M. ritenuti il Sig. Andrea Cattoli ed il Sig. Stefano Zambetti responsabili degli addebiti mossi loro con l’atto di deferimento, infligge rispettivamente; al primo mesi 4 (quattro) di sospensione della licenza ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda. al secondo mesi 2 (due) di sospensione della licenza ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.
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