F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 05.05.2011 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI, UGO POLETTI, CLAUDIO MORAT, MICHELE PIRRO, NADIA WIDMANN, VINCENZO MARINESE e ANDREA SENO (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) • (nota N°. 5392/756pf09-10/AM/ma del 9.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 05.05.2011
(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI, UGO POLETTI, CLAUDIO MORAT, MICHELE PIRRO, NADIA WIDMANN, VINCENZO MARINESE e ANDREA SENO (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) • (nota N°. 5392/756pf09-10/AM/ma del 9.2.2011).
Il Deferimento
Con provvedimento del 09.02.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Sig.ri
• Poletti Arrigo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di Vice Presidente del C.d.A. e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del C.d.A. della Società S.S. Calcio Venezia Spa;
• Poletti Ugo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 14 luglio 2005 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Vice Presidente del C.d.A. nonché dal 10 giugno 2008 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Amministratore delegato della Società S.S. Calcio Venezia Spa;
• Morat Claudio, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 10 giugno 2008 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di membro del C.d.A. e dal 19 gennaio 2009 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di consigliere delegato della Società SS Calcio Venezia Spa;
• Pirro Michele, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 10 giugno 2008 e sino all’11 agosto 2009 e dal 24 luglio 2008 e sino all’11 agosto 2009 la carica di consigliere delegato della Società S.S. Calcio Venezia Spa nonché dal 28 marzo 2008 la carica di Direttore amministrativo e responsabile dei rapporti con la Lega Professionisti di Serie C della medesima Società;
• Widmann Nadia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 10 giugno 2008 e sino all’11 agosto 2009 la carica di membro del C.d.A. e dal 24 luglio 2008 e sino all’11 agosto 2009 la carica di consigliere delegato della Società S.S. Calcio Venezia Spa;
• Marinese Vincenzo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 14 luglio 2005 al 10 giugno 2008 la carica di consigliere di amministrazione e di consigliere delegato della Società S.S. Calcio Venezia Spa;
• Seno Andrea, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 29 settembre 2006 al 10 giugno 2008 la carica di consigliere di amministrazione e di consigliere delegato della Società S.S. Calcio Venezia Spa; Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che i citati soggetti - tutti forniti dei relativi poteri statutariamente previsti e delle funzioni gestionali – avevano provocato il dissesto economico-finanziario della Società medesima, atteso che i bilanci di quest’ultima si erano tutti chiusi in perdita e che la situazione era divenuta economicamente insostenibile a partire dal primo semestre dell’anno 2008, quando a fronte di ingenti perdite e di un patrimonio netto negativo, i soci non avevano più immesso nella Società le risorse necessarie a coprire il disavanzo di bilancio. Peraltro, la verifica effettuata dalla Co.Vi.So.C. nell’anno 2009 aveva evidenziato una significativa carenza di liquidità, con la conseguente impossibilità di onorare il pagamento di stipendi, tasse, imposte, contributi. A ciò si aggiunga che, proprio in conseguenza della reiterata condotta non conforme alle norme della corretta amministrazione societaria, gli odierni incolpati e la medesima Società calcistica avevano più volte subito l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva. In forza di quanto sopra, la condotta posta in essere dagli odierni incolpati integrava violazione dell’art. 1, comma 1, CGS anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, CGS. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione,
– i Sig.ri Poletti Arrigo, Poletti Ugo, Morat Claudio, Pirro Michele non facevano pervenire alcuna memoria difensiva, mentre
– la Sig.ra Widmann Nadia faceva pervenire, tramite il proprio difensore, una propria memoria difensiva a mezzo della quale disconosceva ogni sua eventuale responsabilità, ammettendo tuttavia di avere avuto le deleghe per i pagamenti,
– il Sig. Seno Andrea faceva pervenire, tramite il proprio difensore, una memoria difensiva a mezzo della quale evidenziava di non aver mai avuto alcuna delega operativa circa la gestione economico-finanziaria della Società, non essendo peraltro in possesso delle relative competenze professionali,
– Il Sig. Marinese Vincenzo faceva pervenire, tramite il proprio difensore, una memoria difensiva a mezzo della quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, in quanto non più tesserato da oltre tre stagioni sportive; nel merito, deduceva di aver sempre operato correttamente nell’ambito della gestione della citata Società.
Pertanto, tali ultimi 3 incolpati concludevano nei rispettivi atti difensivi chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero ed in subordine l’applicazione del minimo edittale. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per anni 5 (cinque) per ciascuno dei Sig.ri Poletti Arrigo ed Ugo Poletti;
▪ inibizione per anni 3 (tre) per il Sig. Marinese Vincenzo,
▪ inibizione per anni 2 (due) per ciascuno dei Sig.ri Morat Claudio e Widmann Nadia;
▪ inibizione per anni 1 (uno) per il Sig. Andrea Seno;
mentre in merito alla posizione del Sig. Pirro Michele non ha formulato alcuna richiesta, stante il difetto di notificazione a quest’ultimo dell’atto di deferimento.Per gli incolpati Poletti Arrigo, Poletti Ugo, Morat Claudio, Pirro Michele nessuno è comparso, mentre per gli incolpati Marinese Vincenzo, Widmann Nadia e Seno Andrea sono comparsi i rispettivi difensori che si sono riportati alle relative memoria difensive con le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
Preliminarmente, la Commissione ritiene di dover stralciare la posizione del Sig. Pirro Michele per difetto di notificazione a quest’ultimo del medesimo atto di deferimento. Per quanto poi concerne l’eccezione preliminare sollevata dal Sig. Marinese Vincenzo in ordine ad un difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva non essendo più tesserato né all’atto dell’instaurazione del procedimento disciplinare né oggi, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che in virtù del disposto dell’art. 19 CGS e della costante giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva ciò che rileva è il tesseramento al momento della verificazione e/o commissione dei fatti contestati. Orbene, dagli atti di causa, emerge inequivocabilmente che il Sig. Marinese Vincenzo, all’epoca dei fatti de quibus, era un tesserato della Società Venezia Calcio e pertanto sussiste pienamente la giurisdizione ovvero la competenza di codesta Commissione ed in generale di tutti gli Organi di giustizia sportiva. Passando all’esame del merito, la Commissione osserva che la documentazione acquisita agli atti è sufficiente a far ritenere incontestabilmente imputabile il dissesto societario che ha condotto alla dichiarazione di fallimento ed alla revoca dell’affiliazione innanzi tutto ai soggetti che hanno rivestito posizioni apicali nella Società ed in particolare a Poletti Arrigo e Poletti Ugo, i quali, oltre ad essere soci della citata compagine sportiva, in momenti diversi hanno assunto le cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e conseguentemente esercitato amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Analoghe considerazioni valgono, in misura gradualmente attenuata, per i Signori Morat Claudio, Widmann Nadia e Marinese Vincenzo i quali hanno concorso attivamente alla gestione finanziaria della Società con poteri caratterizzati da ampiezza e responsabilità. Difatti, risulta documentalmente provato che i citati soggetti hanno tutti svolto funzioni gestionali e così causato con i propri comportamenti la cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale. Del resto, risulta per tabulas che i bilanci della citata Società si erano tutti chiusi in perdita e che la situazione era divenuta economicamente insostenibile a partire dal primo semestre dell’anno 2008, quando a fronte di ingenti perdite e di un patrimonio netto negativo, i soci non avevano più immesso nella Società le risorse necessarie a coprire il disavanzo di bilancio. Peraltro, la verifica effettuata dalla Co.Vi.So.C. nell’anno 2009 riferita agli anni antecedenti ha ulteriormente evidenziato una significativa carenza di liquidità, con la conseguente impossibilità di onorare il pagamento di stipendi, tasse, imposte, contributi. A ciò si aggiunga che, proprio in conseguenza della reiterata condotta non conforme alle norme della corretta amministrazione societaria, gli odierni incolpati e la medesima Società calcistica avevano più volte subito l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva; A tal fine, si evidenzia che le argomentazioni difensive svolte dai Sig.ri Marinese Vincenzo e Widmann Nadia non sono meritevoli di accoglimento, atteso che quest’ultima nella memoria difensiva ha espressamente ammesso di aver assunto ed esercitato le deleghe per i pagamenti e quindi di aver partecipato di fatto alla gestione della Società – come peraltro risulta per tabulas dagli atti del deferimento - mentre per quanto concerne la posizione del Sig. Marinese Vincenzo risulta documentalmente che quest’ultimo partecipò attivamente alla gestione societaria – possedendone peraltro le relative competenze – mediante l’approvazione del bilancio e che la situazione economico-finanziaria della stessa Società era già gravemente compromessa antecedentemente alle sue dimissioni
dagli Organi societari, come peraltro emerge dalla relazione Co.Vi.So.C., la quale evidenzia la situazione di grave sofferenza economica negli anni 2006, 2007 e 2008 atteso altresì che i versamenti dei soci furono sufficienti esclusivamente a permettere l’iscrizione al Campionato e non a garantire la corretta gestione societaria. L’accertamento della responsabilità dei predetti incolpati comporta l’applicazione nei confronti degli stessi, in ragione della diversa incidenza delle condotte a ciascuno di essi addebitate, delle sanzioni indicate nel dispositivo. Non appare invece provata alcuna responsabilità in capo al Signor Andrea Seno, non essendo stato fornito dalla Procura federale alcun elemento in merito a comportamenti specificamente riferibili allo stesso, atteso altresì che lo stesso incolpato – privo delle specifiche competenze - non godeva di poteri che gli consentissero di compiere - o di evitare che altri potessero compiere - atti influenti nella determinazione del dissesto della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dispone lo stralcio della posizione relativa al soggetto deferito Pirro Michele, con trasmissione degli atti alla Procura federale per i provvedimenti di sua competenza. In parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni • inibizione per anni 5 (cinque) al Sig. Poletti Arrigo;
• inibizione per anni 5 (cinque) al Sig. Poletti Ugo;
• inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Morat Claudio;
• inibizione per anni 1 (uno) alla Sig.ra Widmann Nadia;
• inibizione per mesi 18 (diciotto) al Sig. Marinese Vincenzo.
Proscioglie da ogni incolpazione il Sig. Seno Andrea.
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