F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FAIELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETÁ ASG NOCERINA Srl • (nota N°. 6670/950pf10- 11/SP/blp del 21.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FAIELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETÁ ASG NOCERINA Srl • (nota N°. 6670/950pf10- 11/SP/blp del 21.3.2011). Con atto del 21.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Alfonso Faiella, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società ASG Nocerina Srl e la stessa ASG Nocerina Srl per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la COVISOC ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive attraverso le quali, previa riunione al presente del deferimento del 19.4.2011 prot. n. 7732/1135 pf 10- 11/SP/bip, attesane la connessione oggettiva, hanno eccepito la nullità ed improcedibilità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa, hanno comunque richiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste e non costituisce illecito disciplinare e, in via del tutto subordinata, hanno richiesto l’applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale. Alla riunione del 5.5.2011, considerata rinunciata la richiesta di riunione dei procedimenti in quanto non reiterata dai deferiti, la Procura Federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 a ciascuno degli stessi i quali, invece, si sono riportati alle richieste contenute nelle proprie memorie. Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è l’eccezione di nullità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa concretizzatesi, a detta dei deferiti, nella omessa indicazione dei tesserati e delle modalità di pagamento, delle quali si è avuta conoscenza solo a seguito della richiesta di copia degli atti. A parte la inesistenza di una norma che sancisca la nullità dell’atto di incolpazione, che deve essere necessariamente oggetto di previsione tassativa, è bene rilevare che l’esame dello stesso ne rivela la sufficiente completezza ai fini difensivi, tenuto conto che il fatto oggetto di violazione è stato descritto e che la natura sostanzialmente omissiva del precetto che si assume violato non necessita della indicazione di particolari circostanze esaurendosi, per l’appunto, nella contestazione del mancato rispetto del comportamento imposto. Altresì infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Quanto alla prima ipotesi, questa Commissione osserva che il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Quanto alla seconda ipotesi, i deferiti ritengono che alla violazione di detta norma non consegua alcuna sanzione, non potendo sussumersi indistintamente nell’art. 1 CGS ogni contegno al quale la Federazione non ancora specificamente una punizione. Tale interpretazione non è condivisibile, in quanto la evidente natura precettiva della norma, contestualizzata nel dato letterale, determina la necessaria sanzionabilità della sua violazione proprio attraverso l’applicazione dell’art. 1 CGS.Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità dello stesso, contenuta in € 1.500,00, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive. Alla responsabilità del Sig. Faiella consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Faiella ed alla ASG Nocerina Srl l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.
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