F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Juve Stabia Spa) E DELLA SOCIETÁ JUVE STABIA Spa • (nota N°. 6660/947pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Juve Stabia Spa) E DELLA SOCIETÁ JUVE STABIA Spa • (nota N°. 6660/947pf10-11/SP/blp del 21.3.2011). Con atto del 21.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Amodio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società SS Juve Stabia Spa e la stessa SS Juve Stabia Spa per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la COVISOC ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, con documenti allegati, attraverso i quali hanno invocato l’esenzione di responsabilità sia perché i due tesserati destinatari dei pagamenti non sarebbero stati titolari di alcun conto corrente, perché appena maggiorenni, sia perché le modalità di pagamento, effettuato a mezzo assegno circolare tratto sul conto corrente dedicato della Società, e l’entità dello stesso, pari ad € 2.600,00 circa, non potevano che determinare il proscioglimento da qualsiasi addebito. Alla riunione del 5.5.2011, la Procura Federale ha richiesto applicarsi l’ammenda di € 7.000,00 ciascuno ai deferiti i quali hanno insistito nelle richieste contenute nelle proprie memorie. Il deferimento è fondato e va accolto. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, non contestati dai deferiti, che tentano di essere dichiarati esenti dalle proprie responsabilità attraverso una interpretazione finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali il pagamento deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato e non accoglibile la tesi, apoditticamente prospettata, in base alla quale la Società sarebbe stata impossibilitata a corrispondere le somme a mezzo di bonifico per stati soggettivi del tesserato. È bene chiarire che la minore età, di per sé, non è causa ostativa per l’apertura di un conto corrente. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità,sia in ragione dell’entità dello stesso, contenuto in € 2.600,00, per cui le richieste della Procura Federale appaiono eccessive. Alla responsabilità del Sig. Amodio consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Amodio ed alla SS Juve Stabia Spa l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.
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