F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (370) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl) E DELLA SOCIETÁ PAGANESE CALCIO 1926 Srl • (nota N°. 6679/951pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (370) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl) E DELLA SOCIETÁ PAGANESE CALCIO 1926 Srl • (nota N°. 6679/951pf10-11/SP/blp del 22.3.2011). Il deferimento Con atto del 22.3.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il Sig. Raffaele Trapani, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010; ▪ la Società Paganese Calcio 1926 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale - facevano pervenire, in data 30/4/2011, alla Commissione disciplinare nazionale due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali si evidenzia che: − il versamento al Sig. Giovanni Volturo degli emolumenti (mese luglio 2010) a mezzo di assegno circolare in luogo del prescritto bonifico bancario è derivato da “ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del club campano e del suo massimo Dirigente”; − essendo poco più che maggiorenne ed ancora in regime di “addestramento tecnico” il giocatore aveva incontrato insormontabili difficoltà ad ottenere la immediata apertura di un conto personale ove accreditare le somme; − lo stesso Volturo “chiedeva alla Società …. di essere pagato con assegno circolare in attesa di dotarsi di un conto corrente bancario”; − la Società Paganese Calcio 1926 Srl ed il suo Amministratore hanno accolto la istanza del tesserato anche al fine di non incorrere in sanzioni più gravi in caso di mancato versamento degli emolumenti. Gli atti di difesa concludono con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito sia del Sig. Raffaele Trapani sia della Società Paganese Calcio 1926 Srl. Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Raffaele Trapani e per la Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma che il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl hanno disatteso l’obbligo contenuto all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità di luglio 2010. Privi di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti. E infatti, la Società sportiva ed il tesserato avrebbero dovuto esaminare e risolvere le segnalate problematiche per la apertura del conto corrente bancario prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Ciò anche al fine di permettere al calciatore di indicare – in sede di sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell’art. 85, Lett. C., par. IV, N.O.I.F. – il conto corrente bancario sul quale accreditare, a mezzo bonifico, gli emolumenti. È tuttavia da rilevare, al fine della quantificazione della sanzione, che le modalità seguite per il pagamento degli emolumenti consentono di seguire il principio di “tracciabilità” degli stessi. Considerata altresì la modesta entità della somma corrisposta al Sig. Giovanni Volturo, questa Commissione ritiene congrua la applicazione di una sanzione commisurata in € 500,00 per ogni deferito. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Raffaele Trapani e alla Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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