F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (380) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÁ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 6722/962pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011
(380) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÁ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 6722/962pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).
Con provvedimento del 22 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
• il Sig. Bouchè Fabrizio, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
• la Società FC Neapolis Mugnano Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna il Sig. Bouchè Fabrizio e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Bouchè Fabrizio e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Bouchè Fabrizio, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); pena base per la Società FC Neapolis Mugnano Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)per il Signor Bouchè Fabrizio;
▪ ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) la Società FC Neapolis Mugnano Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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