F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all.Attilio BARDI / U.S.COMACCHIO LIDI ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010
VERTENZA: all.Attilio BARDI / U.S.COMACCHIO LIDI
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
In data 20 Aprile 2010 l’allenatore professionista di seconda categoria Bardi Attilio presenta ricorso
a questo Collegio Arbitrale contro la società U.S.Comacchio Lidi , partecipante al campionato di
serie D, affinché gli venga riconosciuta la somma di € 9.800,00 a saldo di quanto pattuito
nell’accordo economico stipulato in data 1 agosto 2008, oltre agli interessi di mora.
A fondamento della sua richiesta allega copia del contratto economico stipulato con la
U.S.Comacchio Lidi dove si conviene che la società assumendo il tecnico Bardi Attilio quale
allenatore responsabile della sua prima squadra, per la stagione 2008/2009, gli riconosce un premio
di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate mensili da € 1.400,00 cadauna alle scadenze dei
mesi di agosto,settembre,ottobre,novembre,dicembre 2008 e gennaio, febbraio, marzo,aprile,
maggio 2009.
Dichiara di aver percepito solamente tre delle rate stabilite e di rimanere pertanto creditore delle
restanti sette rate per un totale di € 9.800,00. Al ricorso viene allegata copia della ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è
stato inviato alla controparte.
Il competente Comitato Interregionale, a seguito richiesta del Segretario del Collegio, trasmette
copia del contratto regolarmente depositato
La società nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S.Comacchio Lidi al pagamento a
favore dell’allenatore Bardi Attilio della somma di € 9.800,00 a saldo del premio di tesseramento,di
€ 65,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 9.865.00 oltre agli
interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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