F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all. Francesco AZZARA / A.S.D. REAL CHIAROMONTE (96/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all. Francesco AZZARA / A.S.D. REAL CHIAROMONTE (96/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 17/12/2009, l’allenatore di Base UEFA B Azzara Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 2.000,00, relative alle rate scadute il 30/10/2009 e 15/12/2009, oltre gli interessi legali e svalutazione monetaria. Analogo ricorso, datato 17/3/2010, ha proposto il sopracitato ricorrente per il riconoscimento di ulteriore €. 2.000,00, per i ratei scaduti il 30/01/2010 e 15/03/2010, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria. Nei ricorsi l’allenatore Azzara nel precisare che con regolare scrittura privata del 15/09/2009, la società Real Chiaromonte, partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., si era impegnata a corrispondergli la somma di €. 7.500,00, suddivisa in sette rate aventi le seguenti scadenze: 1– 30/10/2009 di €. 1.000,00; 2– 15/12/2009 di €. 1.000,00; 3– 30/01/2010 di €. 1.000,00; 4– 15/03/2010 di €. 1.000,00; 5– 30/04/2010 di €. 1.000,00; 6– 30/06/2010 di €. 1.000,00; 7– 30/07/2010 di €. 1.500,00. Inoltre, ha allegato copia della lettera di riscontro all’esonero verbale, datata 7/12/2009, comunicatogli in data 30/11/2009. Tale comunicazione è stata inviata anche al Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C, alla Società Real Chiaromonte, al Settore Tecnico della F.I.G.C., oltre alla lettera di smentita alle affermazioni circa la sua assenza agli allenamenti, datata 12/12/2009 e ritagli di giornali locali in cui è riportata la notizia del cambio di allenatore effettuato dalla Società Real Chiaromonte. Su richiesta dell’11/02/2010, da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, il Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. ha trasmesso copia dell’accordo economico sottoscritto dalle parti e copia del tesseramento dell’Azzaro con la Società Real Chiaromonte. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 12/01/2010, ha contro dedotto lamentando comportamenti tenuti dal ricorrente, in particolare, di “durezza e severità militaresca nella conduzione delle sedute di allenamento, tale da ingenerare negli atleti una forma di ritrosia alla partecipazione a tali sedute”. Tale situazione, continua la Società, ha indotto la stessa a fissare un incontro chiarificatore con il tecnico. Successivamente a tale incontro, avvenuto il 30/11/2009, l’allenatore interrompeva il suo rapporto ritenendosi esonerato. La Società, pertanto, ha ribadito che non vi era volontà di esonerare l’allenatore, che nessun provvedimento ufficiale è stato preso, che l’allontanamento dell’allenatore è dipeso solo da sua volontà, che non vi era mai stata l’intenzione di non corrispondere allo stesso il premio tesseramento e che, pertanto, non si considera debitrice per il periodo successivo al suo arbitrario abbandono. Infine, ha chiesto che vengano rigettate i fatti esposti dall’allenatore e vengano accolte i fatti da essa narrati. Con raccomandata del 26/01/2010, l’allenatore contro deduce alle osservazioni della Società smentendo l’assunto della stessa e ribadendo la propria indiscutibile professionalità e correttezza e lontane dall’essere meschine e militaresche. Ha, altresì, ribadito di non aver mai dato le dimissioni ma di essere stato esonerato verbalmente la sera del 30/11/2009 dal Presidente della Società, così come da lui comunicato con raccomandata del 07/12/2009, rimanendo a disposizione. Pertanto, conferma le richieste avanzate nel ricorso del 17/12/2009. Questo Collegio Arbitrale, alla luce dei fatti sopra esposti, ritiene che i ricorsi proposti dal ricorrente Azzara Francesco sono meritevoli di accoglimento. La Società, circa ai comportamenti tenuti dall’allenatore, se ritenuti inadeguati e scorretti, li avrebbe dovuti segnalare agli Organi competenti della F.I.G.C. In ordine alla riunione che avrebbe dovuto far rientrare i malumori tra Società e tecnico e che a dire della Società ha comportato l’allontanamento volontario del ricorrente non è stato contestato con comunicazioni scritte e nel perdurare con le segnalazioni agli Organi Federali competenti. Di contro l’allenatore con comunicazione del 07/12/2009, inviata oltre alla Società Real Chiaromonte anche al Comitato Regionale Sicilia, al Settore tecnico ed all’A.I.A.C. di Firenze, ha comunicato di aver preso atto dell’esonero e di restare a disposizione della stessa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Real Chiaromonte di corrispondere all’allenatore Azzara Francesco la somma di €. 6.000,00 per i primi sei ratei dell’accordo sottoscritto in data 15/09/2009, oltre ad €. 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 6.020,00. Per ottenere il riconoscimento della rata avente scadenza al 30/07/2010, il ricorrente, qualora lo riterrà opportuno, dovrà proporre ulteriore ricorso. Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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