F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Adolfo CICHELLA / A.S.D. CUPRENSE 1933 ( 109 BIS/90 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Adolfo CICHELLA / A.S.D. CUPRENSE 1933 ( 109 BIS/90 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 25.03.2010 l’allenatore Sig. Adolfo Cichella, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la società A.S.D. Cuprense 1933 nell’annata calcistica 2009/2010 come allenatore della prima squadra partecipando al campionato di promozione girone B, Marche. Nel ricorso il Sig. Adolfo Cichella, precisa che con regolare scrittura privata, regolarmente depositata, del 10.09.2009 la suindicata società si era impegnata di corrispondergli un premio di tesseramento annuale di € 7.500,00 da pagarsi in sette rate (€ 1.500,00 al 10.10.2009 e altre sei di € 1.000,00 ciascuna a scadenza mensile dal 10.11.2009 in poi). Con il reclamo in esame il Sig. Cichella non avendo ricevuto alcuna somma chiede a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Cuprense 1933 di corrispondergli la somma di € 7.500,00 oltre interessi di mora determinato dal saldo di tutti i ratei previsti dall’accordo economico. Il Collegio esaminata la documentazione allegata al ricorso e considerato anche che la società A.S.D. Cuprense 1933,regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a presentare proprie controdeduzioni, nulla ha ritenuto dedurre, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società A.S.D.Cuprense 1933 di corrispondere all’allenatore Sig. Adolfo Cichella la somma di € 7.500,00 oltre agli interessi di mora equativamente calcolati pari a € 25,00 per un importo complessivo di € 7.525,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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