F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all. Celestino RECUPITO / U.S.C. SARROCH A.S.D. ( 112/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA:all. Celestino RECUPITO / U.S.C. SARROCH A.S.D. ( 112/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA In data 5 febbraio 2010 l’allenatore di Base Recupito Celestino ha adito a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società U.S.C.Sarroch quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima il 3 agosto 2008,oltre gli interessi di legge maturati. Nel contratto,che come accertato da questo Collegio è stato regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sardegna, la società si impegna a corrispondere al tecnico Recupito Celestino, per la sua attività di allenatore della prima squadra, un premio di tesseramento di €.7.500,00 da pagarsi in tre rate da €.2.500,00 cadauna alla data del giorno 20 dei mesi di settembre e dicembre 2008 e maggio 2009, oltre il rimborso delle spese di viaggio da lui sostenute nell’adempimento delle sue funzioni di allenatore quantificato in €.690,25. Al ricorso,oltre copia del contratto,viene allegata dettagliata documentazione del numero dei viaggi sostenuti e delle distanze percorse dal tecnico con la propria auto, dalla sua residenza ai campi da giuoco, nelle varie trasferte per le gare di campionato disputate dalla sua squadra. Prodotto quanto sopra,con il presente reclamo il tecnico Recupito Celestino, lamentando la mancata corresponsione di tutto quanto pattuito, chiede al Collegio Arbitrale di far obbligo alla società U.S.C.Sarroch di provvedere al pagamento a suo favore di €.7.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.690,25 per rimborso spese viaggi per un totale di €.8.190,25. La Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A/R del 23 marzo 2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale a presentare eventuali osservazioni, nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio pertanto,esaminata la documentazione prodotta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Recupito Celestino e obbliga la società U.S.C.Sarroch a corrispondergli la somma di € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 35,00 per interessi equitativamente determinati e di €.690,25 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute,regolarmente documentate, per un totale complessivo di € 8.225,25 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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