F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Giovanni BORGNA / A.S. ANDORA A.S.D. ( 114/90 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Giovanni BORGNA / A.S. ANDORA A.S.D. ( 114/90 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI In data 5 febbraio 2010 l’allenatore di Base Borgna Giovanni presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.S.Andora, partecipante al campionato di Eccellenza Ligure, affinché gli venga riconosciuta la somma complessiva di €.3.800,00 a saldo di quanto pattuito negli accordi economici stipulati con la medesima nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010. Lamenta infatti il mancato pagamento di €.1.800,00 a saldo della stagione 2008/2009 e di €.2.000,00 per quella 2009/2010. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione monetaria. Comunica di essere stato esonerato in data 14 novembre 2009. Al ricorso vengono allegati: - copia della lettera di esonero - lettera inviata alla società in data 4 gennaio 2010 dall’avv. Perdomi a nome del suo assistito Borgna Giovanni con la quale viene sollecitato il saldo di quanto a lui spettante - copia dei contratti economici stipulati con la A.S.Andora nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010. In tali documenti si conviene che la società, nell’assumere il tecnico Borgna Giovanni quale allenatore responsabile della sua prima squadra, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di €.4.000,00 da pagarsi in quattro rate di €.1.000,00 cadauna. La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 23 marzo 2010 invita la A.S.Andora Pol.Viribus Unitis a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni. In data 25 marzo 2010 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Regionale Liguria conferma o meno dell’avvenuto deposito dei contratti ricevendone conferma e copia dei medesimi. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.Andora al pagamento a favore dell’allenatore Borgna Giovanni della somma di €.3.800,00 a saldo degli accordi stipulati,di €.22,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 3.822,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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