F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Stefano CALASTRI / A.C.D. NIBBIANO ( 116/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 24/07/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 23 del 29/07/2010 VERTENZA: all. Stefano CALASTRI / A.C.D. NIBBIANO ( 116/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Calastri Stefano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 922010 chiedeva il riconoscimento del credito residuo di € 2500,00 (duemilacinquecento0) quale premio di tesseramento oltre il rimborso spese per € 1800,00 e interessi, nei confronti della ACD Nibbiano partecipante al campionato di 2^ CTG Comitato Regionale Lombardia stagione sportiva 20082009, come previsto dalla scrittura privata stipulata per l’importo di € 4000,00 il 2982008. Lo stesso comunicava di essere stato esonerato con raccomandata a firma del Presidente della società ACD Nibbiano in data 912009. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 23/03/2010 chiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e il 25/03/2010 al C.R. Lombardia la conferma dell’avvenuto deposito. La società ACD Nibbiano con nota del 24/03/2010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore “lamentando comportamenti poco opportuni tenuti dal tecnico e rilevava inadempimenti contrattuali” durante la sua gestione e per tal motivo, quindi, ignorava gli accordi precedentemente sottoscritti con lo stesso nei quali era chiaro che il premio di tesseramento doveva essere corrisposto nella sua totalità anche in caso di esonero ed eventuali contestazioni dovevano essere formulate al tecnico come da Regolamento del Settore Tecnico e N.O.I.F vigenti. L’allenatore in data 2632010 rispondeva alla società rigettando i rilievi mossi dalla stessa e, ribadendo il rispetto dell’accordo economico tra società ed allenatori dilettanti, confermava in toto quanto chiesto con il ricorso. La società ACD Nibbiano,regolarmente informata,nulla obiettava. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialemte il ricorso proposto dall’allenatore Calastri Stefano e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ACD Nibbiano di corrispondere la somma di € 1500,00 a saldo del premio di tesseramento; un rimborso spese come debitamente documentato per € 1800,00 come previsto al punto “2b dell’accordo tra società della LND e allenatori” oltre interessi maturati per € 33,00 per un ammontare complessivo di € 3.333,00,oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale avendo le parti violato nell’accordo economico i massimali stabiliti dall’accordo L.N.D. – A.I.A.C. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it