F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Silvio PAOLUCCI /Pol. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. (103/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Silvio PAOLUCCI /Pol. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. (103/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 05/01/2010, l’allenatore professionista di 2^ categoria PAOLUCCI Silvio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 6.000,00, relative alle rate scadute il 31/10/2009, 31/11/2009 e 30/12/2009, oltre gli interessi legali e svalutazione monetaria, a fronte di accordo sottoscritto con la NUOVA CAMPOBASSO CALCIO s.r.l., per la stagione sportiva 2009/2010. Con raccomandata dell’11/01/2010, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, comunicava al ricorrente e alla società controinteressata che, essendo stato proposto il ricorso senza l’apposizione della firma,lo stesso non poteva essere preso in considerazione. In data 16/01/2010, il ricorrente PAOLUCCI SILVIO ha fatto pervenire nuovo ricorso, debitamente sottoscritto, con il quale richiedeva a questo Collegio il riconoscimento di € 6.000,00, per i ratei scaduti del 31/10/2009, 31/11/2009 e 30/12/2009, le spese di viaggi sostenuti oltre gli interessi legali e svalutazione monetaria. Ha, altresì, allegato l’accordo economico tipo tra Società aderenti alla L.N.D. ed Allenatori di Calcio, sottoscritto il 1° luglio 2009, con la Società NUOVO CAMPOPBASSO CALCIO s.r.l. per l’attività di allenatore della 1^ squadra, partecipante al Campionato Interregionale, la stessa riconosceva un premio di tesseramento di € 25.000,00 da corrispondere in dieci rate di € 2.500,00 cadauna, a partire dal 30/09/2009 e fino al 30/06/2010, oltre al rimborso spese viaggi. Il ricorrente, comunicava, ancora, di aver percepito una somma forfettaria di € 5.000,00 in virtù di quanto previsto al Punto B dell’accordo (spese viaggi) ed € 3.000,00 come primo rateo ed € 500,00 per anticipo sul secondo rateo di Ottobre, incassato prima della scadenza. Comunicava, altresì, di essere stato esonerato in data 9/11/2009, con lettera scritta. Successivamente, con ricorsi del 7/05/2010 e 1/07/2010, notificati anche alla Società NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l., il ricorrente ha fatto richiesta di pagamento dei ratei scaduti successivamente e, comunque, fino all’ultimo rateo del 30/06/2010. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 9/02/2010, da parte della Segreteria di questo Collegio ha contro dedotto precisando che al ricorrente sono stati corrisposti € 8.000,00 a fronte dei 25.000,00 pattuiti, con 2 assegni, di cui il primo di € 5.000,00 ed il secondo di € 3.000,00, evidenziando che l’assegno di € 5.000,00 non può in alcun modo essere imputato a rimborso spese (comma 2/b dell’accordo economico) in quanto nessuna spesa è stata autorizzata oltre a quelle riportate in contratto. A dimostrazione di ciò ha allegato copia di assegno in cui è riportato la scritta “acconto stipendi campionato 2009/2010” con la firma dell’allenatore. Inoltre ha evidenziato che le dichiarazioni fatte dal ricorrente sono lesive ed invita il Collegio a prendere provvedimenti oltre a ritenere nullo il reclamo. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25/03/2010,ha fatto richiesta al Comitato Interregionale della L.N.D. di comunicare l’eventuale deposito del contratto tra il PAOLUCCI Silvio e NUOVO CAMPOBASSO s.r.l. per la stagione sportiva 2009/2010. Con raccomandata del 31/03/2010 il Comitato Interregionale della L.N.D.ha trasmesso il copia dell’accordo economico depositato dalle parti in data 30/09/2010 che è diverso da quello esibito dalle parti solo per quanto riguarda il modello. Il contratto depositato è quello tipico tra Allenatori professionisti e Società dilettantistiche. Alle osservazioni fatte dalla Società convenuta, nulla ha contro dedotto l’allenatore. Alla luce della documentazione allegata in atti, appare evidente che i ricorsi devono essere accolti solo parzialmente. Il contratto da tenere in considerazione è quello depositato presso il Comitato Interregionale che è stato compilato su modello tipo (approvato dalla L.N.D. ed A.I.A.C.) tra Società Dilettantistiche ed Allenatori Professionisti in cui non è stato previsto il rimborso spese per viaggi in quanto l’importo pattuito, in questo caso € 25.000,00, è forfettario ed omnicomprensivo di ogni qualsivoglia attività ed assorbe ogni altra voce, rimborso o indennità, a qualsiasi titolo l’allenatore abbia eventualmente diritto per legge, così come espressamente indicato al punto 3. Pertanto, questo Collegio accoglie parzialmente i ricorsi proposti in tempi diversi dall’allenatore Paolucci Sivio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente i ricorsi e dichiara l’obbligo della Pol. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. di corrispondere all’allenatore PAOLUCCI Silvio la somma di € 17.000,00, a conguaglio di quanto stabilito in accordo,oltre ad € 250,00 per interessi calcolati equitativamente. Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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