F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Giuseppe CAMPARMO’ / A.C. MARANO A.S.D. ( 122/90 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA : all. Giuseppe CAMPARMO’ / A.C. MARANO A.S.D.
( 122/90 )
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 16/02/2010, l’allenatore Giuseppe CAMPARMO’ iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte
della A.C. MARANO A.S.D., la somma di euro 11500,00 (undicimilacinquecento/00) oltre agli
interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa, più euro 170/00 (centosettanta)
di spese sostenute e un ulteriore somma non quantificata che sarebbe la risultante del costo della
benzina per il numero dei km percorsi per espletare la sua attività di allenatore. In sostanza il ricorrente richiede il pagamento di euro 13190/00 (tredicimilacentonovanta) più interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa. Al ricorso, il tecnico allegava copia dell’accordo economico sottoscritto tra le parti il 31/08/09 in cui veniva stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del C.R. VENETO doveva essere corrisposto un premio di tesseramento di euro 11500 (undicimilacinquecento) da pagarsi alle seguenti scadenze:
Sett. 2009 euro 1917,00 ; Ott. 2009 euro 1917,00; Gen. 2010 euro 1917,00 ; Mar. 2010 euro1917,00
Apr. 2010 euro 1917,00 ; Mag 2010 euro 1915,00. Copia della racc. di presa d’atto dell’esonero e copia della lettera inviata dalla A.C. MARANO al Comitato di Mestre per informare dell’avvenuto esonero del tecnico CAMPARMO’e della piena disponibilità a rispettare gli impegni economici presi con lo stesso. Il Comitato Regionale Veneto L.N.D. con lettera del 27/03/2010, comunicava a questo Collegio Arbitrale, che ne aveva fatto richiesta in data 25/03/2010, l’avvenuto deposito dell’accordo economico in data 3/11/2009. La Società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 23/03/2010, inviava le proprie controdeduzioni in data 30/03/2010 asserendo che esistevano accordi verbali tra il tecnico e la Società che stabilivano in euro 8000,00 (ottomila/00) il premio tesseramento da pagarsi in dieci rate da 800,00 (ottocento/00) ciascuna per allenare la 1^squadra militante nel campionato di Eccellenza Regionale Veneto. L’accordo inoltre prevedeva che in questi ottomila euro fosse compreso anche il rimborso per il figlio del tecnico tesserato per la stessa società in qualità di atleta. La Società dichiara che il segretario della stessa ha commesso un errore nel compilare il contratto in quanto avrebbe preso un modulo precompilato con l’ammontare degli importi non corrispondenti agli accordi verbali presi e quindi non è disposta a riconoscere le richieste del sig. CAMPARMO’ e allega:
lettera inviata il 4/02/2010 (esonero e proposta cambio incarico al tecnico 1^sq.-juniores)
lettera inviata il 4/02/2010 (proposta di liberatoria suggerita dalla società al tecnico)
moduli pagamenti rimborsi vari.
In data 5/04/2010, l’allenatore rispondeva alle affermazioni fatte dalla Società A.C. MARANO in
quanto non vere e inaccettabili nel rispetto delle normative che regolamentano l’accordo tipo fra
società e allenatori. Il Collegio esaminati gli atti pervenuti ritiene in parte fondate le richieste del ricorrente Camparmò Giuseppe, in quanto la somma richiesta di euro13190,00 (tredicimilacentonovanta/00) non tiene conto dell’acconto di euro 2000,00 (duemila/00) già ricevuto, come dichiarato in precedenza dallo stesso ricorrente.
Gli euro 11190,00 (undicimilacentonovanta/00), sono comprensivi delle spese riguardanti l’art. 2b
dell’accordo stipulato fra le parti calcolato dall’allenatore in euro 1690,00(milleseicentonovanta/00)
che non possono essere riconosciute in quanto non accompagnate da apposita documentazione che
certifichi le distanze chilometriche percorse e mancano delle ricevute dei caselli stradali attraversati
nel periodo in cui l’allenatore era in forza alla società,sono inoltre comprensivi delle ultime tre
rate(marzo,aprile,maggio 2010 di € 3749,00 complessivi)non scadute al momento della richiesta,per
le quali il ricorrente dovrà inoltrare nuova richiesta.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso presentato dall’allenatore Giuseppe Camparmò
e fa obbligo alla A.C. MARANO A.S.D. di corrispondere al sopra citato la somma di euro 3749,00
(tremilasettecentoquarantanove/00) oltre ad euro 28,00 (ventotto/00) per interessi equitativamente
calcolati, per una somma complessiva di euro 3777,00 (tremisettecentosettantasette).
Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del C.G.S..
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