F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA :all.Giancarlo MORINI / U.S. CAVESE (123/90) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA :all.Giancarlo MORINI / U.S. CAVESE (123/90) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso dell’ 8/02/2010, l’allenatore Giancarlo Morini iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S. Cavese, la somma di euro 1520,00 (millecinquecentoventi/00), oltre agli interessi di mora e la riva- lutazione monetaria della somma stessa. A sostegno delle sue richieste il tecnico, allega copia dell’accordo economico stipulato fra le parti il 14/07/2008 in cui veniva stabilito che, per la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi doveva essere corrisposto un premio di tesseramento di euro 2500/00 (duemilacinquecento/00) da pagarsi in quattro rate alle seguenti scadenze: 30/10/2008; 31/12/2008; 31/03/2009; 30/06/2009. Inoltre, venivano allegate le copie del tesserino di riconoscimento, copia racc. inviata alla controparte, copie racc.di sollecito pagamento. Il Comitato Regionale Lombardia L.N.D. con lettera del 29/03/2010, comunicava a questo Collegio Arbitrale, che ne aveva fatto richiesta in data 25/03/2010, che l’accordo economico richiesto non era stato depositato. La Società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 23/03/2010, inviava le proprie controdeduzioni in data 2/04/2010 producendo documentazione riguardante l’accordo economico per la stagione 2009/2010, mentre le richieste del ricorrente rigua- rdano la stagione calcistica 2008/2009. Il tecnico, informato di tale iniziativa della società, in data 9/04/2010 risponde ribadendo le sue richieste ed evidenziando l’inconsistenza delle controdeduzioni presentate dalla società. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti decide che il ricorso è meritevole di accoglimento. La Società U.S. CAVESE risulta essere ancora debitrice di euro1520,00 (millecinquecentoventi/00) nei confronti del ricorrente Giancarlo Morini. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla U.S. CAVESE di corrispondere al- l’allenatore Giancarlo Morini la somma di euro 1520,00 (millecinquecentoventi/00) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2008/2009, oltre a euro 10/00 (dieci/00) per interessi equita- vivamente calcolati, per un totale complessivo di euro 1530/00 (millecinquecentotrenta/00). Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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