F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Enrico CIANFROCCA / S.S.TIVOLI CALCIO 1919 srl ( 129/90 ) ARBITRI: sigg. Virgilio PALOTTA e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Enrico CIANFROCCA / S.S.TIVOLI CALCIO 1919 srl ( 129/90 ) ARBITRI: sigg. Virgilio PALOTTA e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso inviato il 6 MARZO 2010, l’allenatore di Base, CIANFROCCA Enrico, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha chiesto a questo Collegio, di fare obbligo alla S.S.TIVOLI CALCIO 1919., partecipante al Campionato di Prima Categoria , di provvedere al pagamento della somma di Euro 7.500.00 , a saldo del premio di tesseramento,pattuito, per la stagione 2009/2010, oltre agli interessi sin qui maturati.Con successivo ricorso inviato in data 3 Giugno 2010,precisa di non aver ricevuto alcun emolumento,pur avendo prestato la sua attività di allenatore della prima squadra sino alla fine della stagione sportiva 2009/2010. A sostegno della sua domanda allega copia dell’accordo redatto in data 7 ottobre 2009,firmato dal legale rappresentante della società,documento il cui avvenuto deposito, a richiesta di questo Collegio viene confermato dal competente Comitato Regionale. Allega anche copia del sollecito di pagamento inviato alla società TIVOLI CALCIO con raccomandata del 3 giugno 2010. Nel contratto viene concordato per la sua attività di allenatore della prima squadra, un premio di tesseramento annuale di Euro 7.500.00 da corrispondere in 5 rate cosi ripartite: € 1500.00 al 31 Ottobre 2009 € 1500.00 al 31 Dicembre 2009 € 1500.00 al 28 Febbraio 2010 € 1500.00 al 30 Aprile 2010 € 1500.00 al 31 Maggio 2010 La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie contro deduzioni non inviava alcuna risposta. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti del procedimento, accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S.TIVOLI CALCIO 1919 di corrispondere all’allenatore CIANFROCCA Enrico la somma di € 7.500.00 relativa al saldo di quanto dovutogli, più € 43.00 per interessi equitativamente determinati, oltre agli interessi legali, fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art, 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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