F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Antonio CURCIO / F.C. CALCIO ACRI ( 131/90 ) ARBITRI: sigg. Virgilio PALOTTA e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Antonio CURCIO / F.C. CALCIO ACRI ( 131/90 ) ARBITRI: sigg. Virgilio PALOTTA e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 9 marzo 2010, l’allenatore dilettante CURCIO Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. assistito dallo studio legale avv.Salvatore Gigliotti, ha chiesto a questo Collegio, di fare obbligo alla Società F.C.CALCIO ACRI, partecipante al Campionato Calabro di Eccellenza, di provvedere al pagamento della residua somma di Euro 4.400.00, a saldo del premio di tesseramento pattuito, per la stagione 2009/2010, e della somma di € 4.152.96 per rimborso spese per indennità chilometrica (determinato ai sensi dell’art. 2b del contratto). L’allenatore precisa che con regolare contratto del 9 Settembre 2009 la su indicata Società si era impegnata a corrispondere un premio annuale di tesseramento di Euro 10.000.00(diecimila/00) in otto rate di Euro 1250.00 ciascuna e più precisamente : al 30/09/2009, al 30/10/2009, al 30/11/2009, al 30/12/2009, al 30 /01/2010 , al 28/02/2010 , al 30/03/2010 , al 30/04/2010. Comunica di essere stato esonerato in data 3 Febbraio 2010 e di rimanere creditore di Euro 1.900 nel limite delle rate scadute, avendo percepito i primi ratei per complessivi Euro 5.600/00(cinquemilaseicento/00),e di Euro 4.152.96(Quattromilacentocinquantadue/96) per il mancato rimborso spese per indennità chilometrica determinata dal 1 Settembre 2009 al 13 Febbraio 2010 in 103 viaggi che moltiplicati per 144(72x2) -la distanza chilometrica ,di andata e ritorno ,che intercorre tra Cetraro Marina,residenza dell’allenatore , ed Acri , campo di gioco - somma a complessivi 14.832 km che moltiplicati per (0,28) l’indennità chilometrica (1/5 del costo della benzina ) ammonta appunto a Euro 4.152.96. Al ricorso , oltre alla copia del contratto , viene allegato: • Ricevuta attestante la comunicazione del ricorso alla controparte • Copia accordo economico • Copia richiesta di tesseramento • Copia lettera di esonero del 4.2.2010 • Copia comunicazione di presa d’atto dell’esonero • Attestato di distanza chilometrica Alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito del Contratto, il competente Comitato Regionale Calabria provvedeva ad inviare copia del medesimo. La Società invitata ,in data 8 aprile 2010, dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie contro deduzioni non inviava alcuna risposta. Il ricorso, appare pertanto fondato e meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Società F.C.CALCIO ACRI di corrispondere all’allenatore CURCIO Antonio la somma di €.1.900,00 a saldo premio tesseramento, di €. 4.152.96 quale rimborso spese chilometriche e di €.36.00 per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di €. 6.088.96 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per il risarcimento da svalutazione monetaria,in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Per le rate scadute dopo la presentazione di questo ricorso,se non onorate,l’interessato dovrà presentare un nuovo ricorso. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 bis del CGS.
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