F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Giuseppe GULISANO / S.S.D. ACIREALE Calcio 1946 srl ( 133/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Giuseppe GULISANO / S.S.D. ACIREALE Calcio 1946 srl ( 133/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso dell’8 marzo 2010 l’allenatore signor Giuseppe Gulisano, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. nella stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della squadra Allievi Provinciali partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia. Nel ricorso il signor Giuseppe Gulisano precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2008 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 6.000,00 (seimila/00) in dieci rate di € 600,00 (seicento/00) ciascuna da corrispondersi ogni mese a decorrere da quello di agosto 2008 e terminare nel mese di maggio 2009. Con il reclamo in esame, il signor Giuseppe Gulisano, lamenta il mancato pagamento di € 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00) avendo lui ricevuto esclusivamente € 1.150,00 (millecentocinquanta/00). L’allenatore inoltre chiede sulla predetta cifra gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria La S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 6 aprile 2010, ricevuta il 12 aprile successivo, assistita dal proprio legale, risponde in data 14 aprile 2010 affermando che la convenzione, a suo tempo stipulata con l’allenatore è nulla in quanto la medesima “prevede un importo (€ 6.000,00) superiore a quello massimale (€ 3.000,00) previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2008/2009 per il tesseramento di Allenatore di squadre minori”. A seguito di detta presunta nullità chiede pertanto la restituzione della somma di € 1.150,00 versata all’allenatore. In subordine chiede che, qualora la predetta tesi non venisse accolta, di dover corrispondere all’allenatore esclusivamente € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) pari alla differenza di quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente e quanto già effettivamente erogato. Il signor Gulisano, con sua del 30 aprile 2010, conferma la rivendicazione formulata nel ricorso asserendo che nei seimila euro dell’accordo economico erano previste anche le spese di viaggio e pertanto qualora il Collegio condividesse l’ipotesi di prendere come parametro il massimale previsto dall’allora vigente normativa per le squadre minori, integra la richiesta iniziale di € 1.382,50 (milletrecentoottantadue/50) a titolo di spese di viaggio allegando un preciso prospetto con il quale individua esattamente i viaggi ed costi sostenuti per recarsi dove venivano effettuati gli allenamenti e le gare di campionato. La richiesta diventa pertanto di € 3.232,50 (tremiladuecentotrentadue/50) a fronte delle iniziali € 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00) e più precisamente € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) residuo premio di tesseramento più € 1.382,50 (milletrecentoottantadue/50) spese di viaggio documentate. Il 5 maggio 2010 il legale della società replica a sua volta affermando che le controdeduzioni dell’allenatore sono inammissibili perché inviate alla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. e non al suo studio presso cui la società aveva eletto domicilio con le controdeduzioni del 14 aprile 2010 ed inoltre contesta la richiesta delle spese di viaggio perché non formulata nel ricorso originale Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta dell’8 aprile 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato, il 9 aprile successivo, il regolare deposito dell’accordo economico peraltro non obbligatorio trattandosi della squadra allievi e non della prima squadra. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che: il mancato rispetto del massimale previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2008/2009 - per il tesseramento di un Allenatore di squadre minori comporta una violazione della norma stessa ma non la nullità dell’atto sottoscritto che peraltro è stato anche depositato presso il competente Comitato Regionale pur non essendone necessario e che di conseguenza l’accordo deve ritenersi valido nei limiti dell’importo stabilito dal predetto Comunicato; le tempestive controdeduzioni del ricorrente alla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. e non allo studio del legale della medesima risulta ininfluente non avendo detto comportamento in alcun modo compromesso la possibilità della società e/o del suo legale di contro dedurre a sua volta, cosa peraltro avvenuta; come da costante giurisprudenza di questo Collegio è ammessa, qualora formulata nel corso dell’istruttoria del procedimento, l’integrazione della richiesta economica iniziale del ricorso con le spese di viaggio qualora regolarmente documentate; l’importo previsto dall’accordo economico è nettamente superiore ai massimali previsti per gli allenatori di squadre minori che per la stagione sportiva 2008/2009 corrisponde ad € 3.00,00 (tremila/00); ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per gli allenatori di squadre minori vigente nella Stagione Sportiva 2008/2009, dichiara l’obbligo della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di corrispondere all’allenatore signor Giuseppe Gulisano la somma complessiva di € 3.256,50 (tremiladuecentocinquantasei/50) e più precisamente € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) quale residuo premio di tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009, € 1.382,50 (milletrecentoottantadue/50) quali spese di viaggio documentate ed € 24,00 (ventiquattro/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell’accordo economico un massimale di gran lunga superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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