F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Emidio Tony SABATELLI / A.S.D. SPORTING SCALO ( 134/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Emidio Tony SABATELLI / A.S.D. SPORTING SCALO
( 134/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Sergio FINCATTI
Con ricorso dell’8 marzo 2010 l’Avv. Aurora Lucia Corazzini legale dell’allenatore dilettante
signor Emidio Tony Sabatelli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito ha
prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Sporting Scalo (ex A.S.D.
Vis Theate Ripa Teatina), militante nel campionato di Eccellenza della Regione Abruzzo nella
stagione sportiva 2008/2009. Nel ricorso il legale precisa che, con regolare scrittura privata dell’ 11 gennaio 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 4.500,00 (quattromilacinquecento) in quattro rate mensili da € 1.000,00 oltre ad € 500,00 a fine stagione. Con il reclamo in esame, il legale del signor Emidio Tony Sabatelli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sporting Scalo di corrispondere all’allenatore il saldo di quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre ad € 520,00 (cinquecentoventi) a titolo di rimborso spese, agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Abruzzo, su richiesta dell’8 aprile 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 12 aprile successivo ha precisato di non essere più in grado di fornire la documentazione richiesta perché sprovvisti dell’archivio della stagione in argomento a causa del sisma del 6 aprile 2009.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata 6 aprile 2010, ricevuta il 13 successivo, ha invitato la
A.S.D. Sporting Scalo a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente
alle stesse. Il legale dell’allenatore Avv. Aurora Lucia Corazzini con sua del 21 aprile 2010 ha segnalato che in data 14 aprile 2010 era avvenuta la sottoscrizione di una transazione che allega in copia e nel contempo chiede che “il Collegio sospenda la procedura in corso per dar modo alla società sportiva debitrice di rispettare gli accordi assunti”. In detta transazione la A.S.D. Sporting Scalo si riconosce debitrice di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), di cui € 500,00 per spese legali, da versare all’allenatore in cinque rate da € 1.000,00 ciascuna da aprile ad agosto 2010.
L’ Avv. Corazzini, con raccomandata del 17 giugno 2010 (inviata alla A.S.D. Sporting Scalo in data
8 luglio 2010 su espresso invito del Segretario del Collegio) comunica il mancato rispetto della
transazione e pertanto chiede che la A.S.D. Sporting Scalo venga condannata al pagamento di € 4.020,00 (quattromilaventi/00) avendo la medesima provveduto al solo pagamento di € 1.000,00 (mille/00). Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso manca della sottoscrizione dell’istante per cui, come da costante giurisprudenza di questo Collegio, lo stesso è da ritenere inammissibile non essendo previsto innanzi a questa giurisdizione l’istituto della rappresentanza processuale come già affermato con precedente delibera della Corte di Giustizia Federale. Ne consegue che la semplice apposizione della firma per la procura “ad litem”, anche in calce all’atto stesso, non sana tale inconveniente per cui il ricorso è da ritenere comunque inammissibile
P.Q.M.
il Collegio Arbitrale dichiara allo stato inammissibile il presente ricorso. La presente delibera è inappellabile.
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