F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Roberto SORRENTINO / DERTHONA F.B.C. 1908 srl ( 141/90 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Roberto SORRENTINO / DERTHONA F.B.C. 1908 srl
( 141/90 )
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sergio FINCATTI
L’allenatore professionista di 1a categoria Roberto SORRENTINO ricorre in data 29 marzo 2010
avverso la Società DERTHONA F.B.C. 1908 srl di Tortona (AL). In tale ricorso richiede il pagamento di € 6.250,00 a fronte di un contratto sottoscritto di € 10.000,00. L’allenatore Sorrentino ha sottoscritto in data 25 ottobre 2009 con la Società Derthona F.B.C. 1908 srl un accordo economico di € 10.000,00 da corrispondersi in otto rate dell’importo di € 1.250,00 ciascuna con le scadenze al giorno 5 di ogni mese dal novembre 2009 al giugno 2010. Il ricorrente asserisce di essere stato esonerato dall’incarico in data 9 novembre 2009 . Tale esonero pare sia avvenuto con una comunicazione tramite cellulare del presidente della Società signor Matteo Hysa e, successivamente, comparso sul sito internet della Società e sulla stampa locale. La società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha controdedotto. Il Comitato Interregionale LND Serie D ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti.Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore professionista signor Roberto SORRENTINO la Società DERTHONA F.B.C. 1908 srl nulla ha ritenuto di controbattere;
prende atto che la richiesta dell’istante è legittima limitatamente alle rate scadute alla data di
presentazione del ricorso ( 29 marzo 2010 ).Per le successive rate,se non onorate,dovrà presentare
autonomo ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie totalmente il ricorso proposto dall’allenatore professionista Roberto
SORRENTINO e fa obbligo alla Società’ DERTHONA F.B.C. 1908 srl di liquidare in favore del
ricorrente la somma di € 6.250,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2009/2010,
oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 150,00, per un ammontare
complessivo di € 6.400,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo
soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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