F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Gaetano FANELLI /A.S.D. CELLAMARE 2005 ( 142/90 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Gaetano FANELLI /A.S.D. CELLAMARE 2005
( 142/90 )
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS
L’allenatore dilettante Gaetano FANELLI, iscritto nei ruoli del S.T.F della F.I.G.C., ricorre in
data 29 marzo 2010 avverso la A.S.D. CELLAMARE 2005 richiedendo il pagamento di €
4.000,00 per la stagione sportiva 2009/2010, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno
derivante dalla svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato, regolarmente depositato in data 4 settembre 2009, con la quale la A.S.D. Cellamare 2005 si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di € 4.000,00 da pagarsi in otto rate di € 400,00 e la sola rata scadente il 10 dicembre 2009 di € 800,00, nulla ha percepito. Lo stesso è stato sollevato dall’incarico in data 7 dicembre 2009 con comunicazione verbale da parte del presidente signor Domenico Giugno. In data 10 dicembre 2009 con raccomandata alla Società l’allenatore prende atto dell’esonero e comunica di restare a disposizione della A.S.D. Cellamare 2005 fino al 30 giugno 2010.
La società sportiva ha controdedotto in data 19 maggio 2010 fornendo delle proprie giustificazioni
sulla vicenda. In particolare asserisce che l’importo pattuito era di solo € 3.000,00 e non di €
4.000,00 ed indica di aver effettuato pagamenti all’allenatore con assegni per complessivi €
1.500,00 di cui indica i numeri, la banca su cui sono stati tratti e gli importi. A fronte di tali affermazioni la Società non fornisce alcuna dimostrazione di quanto asserito. Con successiva raccomandata del 28 maggio 2010 l’allenatore dichiara che l’importo pattuito era regolarmente indicato nell’accordo sottoscritto e depositato presso il C.R. Puglia L.N.D. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta, formula le seguenti considerazioni:
- l’importo sottoscritto e regolarmente indicato nella copia depositata indica la somma di € 4.000,00;
- la Società non ha fornito alcuna prova a sostegno degli asseriti pagamenti;
- la pretesa dell’allenatore è legittima e parzialmente accoglibile poiché lo stesso ha proposto
ricorso in data 29 marzo 2010 prima della scadenza delle ultime due rate fissate per il 10 aprile e 10
maggio dello stesso anno,per le quali,se non onorate,potrà presentare autonomo ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Gaetano Fanelli e condanna la A.S.D.
Cellamare 2005 al pagamento di € 3.200,00 oltre ad interessi equitativamente calcolati in € 80,00.
per un ammontare complessivo di € 3.280,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino
alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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