F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all.Giuseppe FERRO GAREL / A.C.F. TORINO ( 149/90 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all.Giuseppe FERRO GAREL / A.C.F. TORINO
( 149/90 )
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
L’allenatore dilettante FERRO GAREL Giuseppe, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ricorre
in data 21 aprile 2010 avverso la Società A.C.F.TORINO di Venaria Reale, richiedendo il
pagamento relativo delle rate scadute per complessivi € 3.600,00, per la stagione sportiva
2008/2009, come da accordo concordato in complessivi € 4.000,00. La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 149/90 del 16.06.2010 da parte della Segreteria di questo Collegio, ha fatto pervenire memoria con la quale elenca le proprie osservazioni:
- la dichiarata intenzione dell’allenatore di dimettersi esternata in più occasioni;
- la sua dichiarata incomprensione della realtà femminile;
- discussione e comunicazione della risoluzione del contratto del 27 ottobre 2008.
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore
dilettante Sig. FERRO GAREL Giuseppe l’A.C.F. TORINO ha eccepito osservazioni non rilevanti
ai fini del giudizio,prende atto che la richiesta dell’istante è legittima; la domanda appare pertanto
fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo della società di corrispondere
all’allenatore il rimborso annuo a titolo di premio di tesseramento. Pertanto il ricorso va accolto,nei limiti previsti dall’ordinamento vigente per la categoria interessata(Calcio Femminile-Settore Giovanile);mentre per il comportamento non corretto delle parti contraenti in ordine al compenso pattuito,appare opportuno trasmettere gli atti alla competente Procura Federale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Giuseppe
GAREL FERRO e fa obbligo all’A.C.F. TORINO di liquidare in favore del ricorrente la somma di
€ 3.000,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2008/2009, oltre alla somma per
accessori equitativamente calcolati nella misura di € 70,00, per un ammontare complessivo di €
3.070,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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