F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Diego ZANIN / U.S. CITTA’ di JESOLO srl ( 81/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all.Diego ZANIN / U.S. CITTA’ di JESOLO srl
( 81/89 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante Zanin Diego, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
2 22009, assistito dallo studio legale Grassani Urbinati e Associati, si rivolgeva a questo Collegio
Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 3780,88 (tremilasettecentottanta/88) oltre interessi,
nei confronti della U.S. Città di Jesolo, partecipante al campionato di Serie “D” stagione sportiva
20082009 come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1° 72008 e regolarmente depositata
presso la L.N.D.
Lo Zanin Diego comunicava di essere stato esonerato con lettera della società il 16 92008.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te dell’11 3 9 e 17 32009 richiedeva alle parti le
proprie controdeduzioni e al Comitato Interregionale la conferma dell’avvenuto deposito previsto
dalla normativa federale.
La società U.S. Città di Jesolo, in data 19 32009, assistita dallo studio legale avv. Marco
Campadello, inviava le proprie controdeduzioni a questo Collegio dichiarando” di avere saldato di
ogni spettanza allo Zanin Diego ”allegando copie di quietanze liberatorie e -Certificazione dei
compensi assoggettati a ritenuta- (art 4 comma 6-ter DPR 32298).
Il 27 3 9 l’allenatore rispondeva smentendo quanto dichiarato dalla società che a sua volta il
9 4 9 confermava quanto precedentemente dichiarato. In risposta a tale conferma il 29 4 9
l’allenatore non solo ribadiva la richiesta delle proprie spettanze ma affermava che le firme apposte
sulle quietanza liberatorie erano false.
Alla luce delle evidenti contraddizioni delle tesi sostenute, questo Collegio il 27102009 inviava
gli atti alla Procura Federale richiedendo “particolare riguardo all’accertamento della veridicità
delle firme sulle ricevute prodotte dalla Società e contestate dall’allenatore”.
In data 16122009 la Procura Federale faceva pervenire a questo Collegio, ampia - Relazione –
Esame della documentazione con attività d’indagine- e -Sintesi riassuntiva dell’attività. In
quest’ultima al punto a) si evinceva che l’allenatore Zanin Diego ha riconosciuto con la quasi
completa certezza e senza alcun minimo dubbio le firme apposte sulle ricevute prodotte dalla
Società USD Città di Jesolo srl datati 30 settembre e 13 ottobre 2008 affermando “di non aver
percepito quanto dimostrato dalla Società in quanto avendo firmato precedentemente ricevute in
bianco per i rimborsi avuti nella stagione 20072008, la stessa li ha utilizzati per dimostrare
pagamenti mai effettuati inerenti la stagione 20082009”.
Il 24 luglio 2010 le parti, assistite dai propri legali, sono state convocate in audizione da questo
Collegio e in questa occasione confermavano quanto precedentemente sostenuto in fase istruttoria,
per cui il Collegio, trattenendo la controversia in decisione, dava loro termine di gg. 15 per note
difensive conclusionali che entrambe le parti hanno fatto pervenire in data 26 72010 e 8 82010
sostenendo e confermando le proprie tesi di accoglimento e di rigetto del presente ricorso.
Alla luce di quanto accertato e verificato questo Collegio, dovendo soltanto decidere e non essendo
fornito di poteri inquirenti e avuta conferma che le quietanze liberatorie, per stessa ammissione
dello Zanin Diego, sono a firma apogrifa dello stesso e si riferiscono alla vigenza del rapporto
intercorso tra le parti quale allenatore della USD Citta di Jesolo srl stagione 20082009, non può che
ritenere valide le quietanza liberatorie presentate dalla Società
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Zanin Diego nei confronti della società
USD Città di Jesolo srl.
La presente delibera è inappellabile.
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