F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011 (381) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 6721/961pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011 (381) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 6721/961pf10-11/SP/blp del 22.3.2011). A seguito della nota del 22 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, ha riscontrato che il FC Matera Srl ha effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di agosto e settembre 2010) dovuti ai propri tesserati in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Tommaso Perniola, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire distinte memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: • ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del Sig. Tommaso Perniola; • ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del FC Matera Srl. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Perniola e, per esso, al FC Matera Srl, sussistano inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, né, del resto, le difese approntate dai deferiti si rivelano sufficientemente idonee a elidere le responsabilità così come loro rispettivamente ascritte. In primo luogo, si rileva come, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS, l'ignoranza delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto, per cui la mancata conoscenza della disciplina endofederale costituisce assunto del tutto privo di pregio, così come non rileva, ai fini difensivi, la pur oggettiva difficoltà nel disbrigare, soprattutto da parte di Società sportive che accedano al settore professionistico a seguito di ripescaggio da quello non professionistico, le varie incombenze imposte dai regolamenti federali. Tuttavia, ai fini di una più equa quantificazione della sanzione, appare ragionevole tener conto del fatto che le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti ne hanno favorito in ogni caso la relativa tracciabilità, con ciò essendosi in qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla Società sportiva deferita. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico del Sig. Tommaso Perniola; • ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico della Società FC Matera Srl.
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