F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6681/ 953pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 10.05.2011
(376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6681/ 953pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 22.3.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione il Signor Gianni Fabbri, all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010”. Deferiva altresì avanti questa Commissione il Ravenna Calcio Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai suoi Legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna il Signor Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00); pena base per la Società Ravenna Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacentoquindici/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Gianni Fabbri;
▪ ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) la Società Ravenna Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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