F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Fabrizio CARRACOI / A.S.D. 1936 MONREALE S.GAVINO ( 93/90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Fabrizio CARRACOI / A.S.D. 1936 MONREALE S.GAVINO ( 93/90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 26.09.08 l’allenatore dilettanti BASE UEFA Carracoi Fabrizio, regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD 1936 MONREALE SAN GAVINO, il pagamento della somma complessiva di € 7.600,00 a titolo di saldo residuo quanto ad € 7.000,00 sulla maggior somma di € 9.000,00, come premio di tesseramento pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti e depositato in data 1.09.09, quale tecnico responsabile della squadra per l’anno calcistico 2009/2010 nel campionato di Promozione, e quanto ad € 600,00 quale rimborso chilometrico delle spese di viaggio, sempre previsto in detto accordo. Assumeva l’istante di essere stato licenziato direttamente dal proprio Presidente e, prodotta documentazione a sostegno della propria domanda, concludeva per l’accoglimento della stessa come proposta. La Segreteria di questo Collegio otteneva puntuale conferma del deposito dell’accordo presso il competente Comitato Regionale. Invitata a controdedurre la resistente Associazione replicava con note del 19.12.09 e del 12.01.10, contestando in toto l’avversa domanda ed affermando anzi che era stato il tecnico ad abbandonare ingiustificatamente la squadra per ben 10 gg, e che anzi la sera del 13.10.09 era lui stesso a rifiutarsi di entrare nella struttura sportiva per svolgere l’allenamento, provocando alla stessa Associazione grave disagio, e che a seguito di ciò si era vista costretta a ritenere il Carracoi dimissionario e ad informare dell’accaduto i competenti organi del Settore Tecnico. Replicava l’allenatore che quanto dedotto dalla Società non rispondeva al vero e che anzi era stato costretto ad abbandonare il campo di allenamento quando vi si era recato per salutare i suoi ragazzi. Stante il totale ed inconciliabile contrasto tra le versioni fornite dalle parti circa lo svolgimento dei fatti il Collegio Arbitrale, ai fini della definizione del lodo, sempre tramite la propria Segreteria, richiedeva al Settore tecnico della F.I.G.C. se e quando fosse mai pervenuta allo stesso la documentazione che dalle parti si dichiarava di aver inviato e quale protocollo eventualmente la contraddistinguesse. Con nota di riscontro del 29.07.10 il Settore Tecnico della F.I.G.C. come interpellato negava seccamente di aver ricevuto alcunché dalle parti al riguardo. La domanda va parzialmente accolta. Non vi è prova in atti che l’allenatore abbia espletato la prevista procedura di autotutela né è mai pervenuta comunicazione dell’avvenuto esonero al Settore Tecnico della F.I.G.C., come dovrebbe invece risultare in seguito alla nota del 14.10.09 prodotta in atti dal ricorrente; né tantomeno risulta mai pervenuta allo stesso Settore Tecnico la nota del 23.10.09 prodotta in atti dalla resistente. Alla luce di quanto sopra la domanda non appare sufficientemente provata nè può essere di conforto alla stessa che ugualmente la Società non abbia dato prova alcuna delle ragioni invocate, ricadendo sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare la fondatezza della propria domanda. Vanno però riconosciute le spese chilometriche,come documentate. Nulla è dovuto infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Carracoi Fabrizio contro l’ASD 1936 MONREALE SAN GAVINO accoglie parzialmente la stessa,facendo obbligo alla società convenuta di pagare in favore del ricorrente la somma di € 600,oo oltre agli interessi legali all’1%. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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