F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Renato CARTESAN / A.C. PALAZZOLO srl ( 143/90 ) ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Renato CARTESAN / A.C. PALAZZOLO srl
( 143/90 )
ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA
Con ricorso sottoscritto il 5.04.2010 il sig. Renato Cartesan, allenatore di base Uefa, iscritto nei
ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché ponga l’obbligo alla A.C.
PALAZZOLO s.r.l. – dalla quale era stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra
partecipante al campionato nazionale di serie D - di corrispondergli la somma di euro 11.000 a
saldo del premio di tesseramento (complessivamente pari ad euro 14.000,00), stabilito nel contratto
sottoscritto tra le parti il 21.8.2009, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno
derivante da svalutazione monetaria.
L’istante precisa che rispetto al premio di tesseramento (come detto pari ad euro 14.000, da
corrispondere in 10 rate mensili, in scadenza dal 30.9.2009 al 30.6.2010; nel ricorso, probabilmente
per errore, viene indicata il 30.6.2009 come data dell’ultima rata) gli è stato corrisposto solo un
acconto di euro 3.000. Ed inoltre che la somma complessivamente richiesta con il ricorso pari ad
euro 11.000 si compone dell’importo di euro 6.800, corrispondente alle rate scadute al 5.4.2010
(data del ricorso), e dell’importo di 4.200 euro, corrispondente alle tre rate in scadenza dal 30 aprile
2010 al 30 giugno 2010.
Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto, tra l’altro, copia del contratto (di cui è
stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il Comitato
Regionale della L.N.D. il 4.9.2009) e la nota della società convenuta del 2.2.2010 con la quale gli è
stata data comunicazione dell’esonero.
La convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, con nota
del 16.4.2010 ha contestato la richiesta dell’allenatore, rilevando, tra l’altro, che “il contratto reca in
calce una sottoscrizione apocrifa non riconducibile ad alcuno dei soggetti legittimati a legalmente
rappresentare la società dinanzi a codesta Federazione” ed argomentando su tale circostanza;
precisando, in particolare, che “quanto sopra viene affermato con assoluta certezza in virtù del fatto
che alla data del 21/08/2009 sia il sig. Lanzani Massimiliano, sia lo scrivente avv. Francesco Keller
si trovavano certificatamente all’estero. Il sig. Lanzani in Spagna/USA e l’avv. Keller in
Thailandia”.
Rispetto alle controdeduzioni della società convenuta il ricorrente, con nota del 27.5.2010, nel
ribadire la fondatezza del ricorso e delle relative richieste di merito, in estrema sintesi, ha a sua
volta rilevato, tra l’altro, che:
le considerazioni della società in merito alla inopponibilità del contratto sono infondate in quanto la
stessa società ha depositato il contratto presso il Comitato Interregionale della LND, con la
conseguenza che lo stesso è stato ratificato dalla società convenuta, a prescindere dal soggetto che
lo aveva sottoscritto;
la convenuta ha comunque dato esecuzione a tale contratto avendo corrisposto l’acconto di 3.000
euro;
nell’estate del 2009 la società convenuta aveva raggiunto un accordo con il ricorrente che prevedeva
l’affidamento allo stesso dell’incarico di allenatore della prima squadra nel campionato di serie D a
fronte di un premio di tesseramento di euro 14.000;
il sig. Lanzani aveva quindi dato richiesto al direttore sportivo della società convenuta di
predisporre/completare il modulo relativo all’accordo economico raggiunto che doveva poi essere
inviato alla Federazione e/o al Comitato Interregionale LND, previa la sottoscrizione del ricorrente
e del rappresentante legale della società convenuta, che era a conoscenza dell’intesa sui termini di
tale accordo;
il contratto è stato sottoscritto a metà agosto 2009 dall’allenatore, al quale il direttore sportivo della
società ha precisato che avrebbe provveduto a raccogliere la firma del rappresentante legale della
convenuta A.C. Palazzolo, per poi trasmetterlo al Comitato Interregionale LND (come è
effettivamente risultato);
copia del contratto sottoscritto dal presidente della società convenuta è stato poi consegnato, alla
fine di agosto 2009, al ricorrente dal Segretario della società convenuta;
tale ricostruzione dei fatti è sostanzialmente confermata dalla dichiarazione sottoscritta dal sig.
Massimiliano Lanzani il 21.5.2010, prodotta in atti.
Alla luce delle considerazioni svolte dall’allenatore e dalla società convenuta nonchè della
documentazione prodotta il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, a fronte degli elementi difensivi prodotti dal ricorrente e della dichiarazione del Sig.
Lanzani, che fornisce una ricostruzione in linea con quella dell’allenatore in relazione ai termini
dell’accordo economico ed alle modalità di sottoscrizione del relativo contratto, non sembra si
possa dubitare quanto alla sottoscrizione del medesimo contratto da parte del presidente della
società convenuta; la quale, peraltro, non ha ulteriormente contestato gli elementi difensivi al
riguardo prodotti dal ricorrente.
L’importo che la società convenuta deve corrispondere al ricorrente deve però essere limitata, per
quanto concerne il premio di tesseramento, alle rate scadute alla data del ricorso e della successiva
memoria difensiva dell’allenatore, nella quale si ribadiscono le richieste formulate con il ricorso
originario, di cui alla nota del 27.5.2010; con esclusione, quindi, dell’importo di euro 2.800 relativo
alle rate del 30.5.2010 e del 30.6.2010.
Nulla è dovuto per il richiesto risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie parzialmente il ricorso e pone
l’obbligo alla A.C. Palazzolo s.r.l. di corrispondere al Sig. Renato Cartesan la somma di euro
8.200,00, oltre ad euro 150 per interessi equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento da svalutazione monetaria.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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