F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Claudio PIRONE / F.C. SPORTING GENZANO ( 147/90 ) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Claudio PIRONE / F.C. SPORTING GENZANO ( 147/90 ) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso sottoscritto il 16.04.2010 il Sig. Claudio Pirone, allenatore professionista iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché ponga l’obbligo alla F.C. Sporting Genzano – che gli aveva affidato la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato di serie D 2008/2009 - di corrispondergli, in forza del contratto sottoscritto tra le parti il 22.1.2009: - il compenso annuo lordo pari ad euro 7.000,00 stabilito per la stagione 2008/2009; - l’indennità di fine contratto, pari ad euro 600,00, prevista per la medesima stagione; - il rimborso delle spese per il raggiungimento della sede degli allenamenti e delle gare, quantificato in euro 1.235,00; - la svalutazione monetaria; - gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto a decorrere dal primo giorno successivo a quello nel quale andava effettuato ciascun pagamento e fino al saldo; - ogni eventuale e ulteriore occorrenda. L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha rilevato che la convenuta non ha adempiuto a tali impegni contrattuali ed ha prodotto, tra l’altro, copia del contratto (di cui è stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il Comitato Regionale della L.N.D. il 30.1.2009) e la documentazione a supporto della richiesta di rimborso delle spese. La convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, non ha fornito alcun elemento a sua difesa. Alla luce delle considerazioni svolte dall’allenatore, delle prove da questo prodotte e del comportamento omissivo della convenuta il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento. Va, infatti, integralmente accolta la richiesta del ricorrente relativa al pagamento del compenso annuo lordo, pari ad euro 7.000 e dell’indennità di fine contratto, che tuttavia l’art. 2, lett. b) dell’accordo economico prodotto dall’allenatore prevede in misura pari ad un dodicesimo del compenso globale annuo; quindi, considerando l’importo del compenso globale annuo, tale indennità va rideterminata nella somma di euro 588,33 (nonostante nel contratto sia stata inserito il diverso importo pari a 600,00 euro). Non può essere invece riconosciuta la richiesta dell’allenatore relativa al rimborso delle spese, in quanto non previsto nel contratto; il quale, peraltro stabilisce, nel relativo art. 3, che il trattamento economico corrispondente al compenso globale annuo lordo ed all’indennità di fine contratto “assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsiasi titolo, l’allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattualmente preesistente, in conseguenza o in relazione all’attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte”. Nulla è dovuto per il richiesto risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie parzialmente il ricorso e pone l’obbligo alla F.C. Sporting Genzano di corrispondere al Sig. Claudio Pirone la somma di euro 7.000,00, a titolo di compenso globale annuo lordo e la somma di euro 588,33 a titolo di indennità di fine contratto, oltre gli interessi, al tasso ufficiale di sconto, per quanto concerne il compenso globale annuo, con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale andava effettuato il pagamento di ciascuna rata e fino al saldo, e, per quanto concerne l’indennità di fine contratto, dal 15 luglio 2009 e fino al saldo. Nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese e di risarcimento da svalutazione monetaria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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