F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Giovanni Carlo FICHERA / A.S.D. GIALLO BLU F.C. ( 150/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Giovanni Carlo FICHERA / A.S.D. GIALLO BLU F.C. ( 150/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 26 aprile 2010 l’allenatore dilettante signor Giovanni Carlo Fichera, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Giallo Blu F.C. partecipante al campionato di promozione regionale Sicila nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 3 agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) in cinque rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) con scadenza rispettivamente il 5 settembre, 5 ottobre, 3 novembre 2009 e 5 gennaio, 5 febbraio 2010 nonché una rata di € 1.400,00 (millequattrocento/00) il 20 marzo 2010 oltre al rimborso spese per l’indennità chilometrica così come previsto dall’accordo tipo stipulato tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Allenatori Dilettanti. L’allenatore segnala che, con regolare comunicazione scritta, in data 29 novembre 2009 era stato esonerato dall’incarico di allenatore. Con il reclamo in esame, il signor Giovanni Carlo Fichera, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Giallo Blu F.C. di corrispondergli l’importo di € 3.200 (tremiladuecento/00) così determinato: € 800,00 (ottocento/00) per residuo rata scaduta il 5 gennaio 2010, € 1.000,00 (mille/00) per la rata scaduta il 5 febbraio 2010 ed € 1.400,00 (millequattrocento/00) per la rata non corrisposta alla scadenza del 20 marzo 2010, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con raccomandata del 23 marzo 2010 il signor Fichera aveva invitato formalmente la società al pagamento dell’importo di € 3.200 (tremiladuecento/00) nei termini sopra descritti e riportati nel ricorso presentato a questo Collegio. Il Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 15 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 9 giugno 2010, reiterata il 24 agosto ad altro indirizzo perché la prima era tornata al mittente il 15 luglio 2010 per compiuta giacenza, questa seconda regolarmente ricevuta il 27 agosto 2010, ha invitato la A.S.D. Giallo Blu F.C.a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Giallo Blu F.C. nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Giallo Blu F.C. di corrispondere all’allenatore signor Giovanni Carlo Fichera la complessiva somma di € 3.220,00 (tremiladuecentoventi/00) relativa quanto ad € 3.200,00 (tremiladuecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 20,00 (venti/00) per interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it