F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Stefano CAROLEI / S.S. EXCELSIOR CALCIO (153/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Stefano CAROLEI / S.S. EXCELSIOR CALCIO (153/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 29//04/2010, l’allenatore di 3^ Categoria CAROLEI Stefano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 500,00, relative alle rate scadute per i mesi di Marzo ed Aprile 2010, per l’attività di allenatore della Squadra Juniores della Società EXCELSIOR – Sezione Calcio. Il ricorrente ha allegato al ricorso sei copie di ricevute per compensi percepiti dalla Società Excelsior – Sezione Calcio pari ad € 250,00 cadauno, a partire dal 1/09/2009 e fino al 1/02/2010, per l’attività sportiva di “allenatore” ed ha, altresì comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 22/02/2010. Su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale del 12/07/2010, il Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C. ha comunicato che nessun contrato è stato trovato negli Uffici sottoscritto tra le parti. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 25/06/2010, ha contro dedotto sostenendo che era stato concordato la corresponsione al ricorrente un “rimborso spese forfettario di € 250,00 mensili per ogni mese di attività svolta a partire dal mese di Settembre 2009 e fino ad Aprile 2010 tenuto conto che il campionato terminava il 5/05/2010”. Pertanto, nel rispetto dell’accordo sono state versate al ricorrente sei mensilità, dal mese di Settembre 2009 e fino al mese di Febbraio 2010, così come dichiarato anche dall’allenatore. Nel mese di Gennaio 2010, a seguito di scarsi risultati ed a seguito di nervosismo ed animosità dimostrato dall’allenatore il 22/02/2010, si decise di convocare il tecnico per un colloquio chiarificatore con il Presidente ed il Direttore Sportivo per capire anche il perché del difficile momento che attraversava la squadra. Il tecnico” travisando le intenzioni della Società e non dando risposte concrete ai quesiti posti chiedeva a questo punto se le ragioni dell’incontro fossero determinate dalla decisione di revocargli l’incarico”. Alla risposta del Presidente “che non vi era nessuna intenzione di esonerarlo” l’allenatore “ abbandonava il colloquio e la sede della Sociale non partecipando di conseguenza alla seduta di allenamento della squadra” Da quel momento il ricorrente non si presentava più in Società e neppure agli allenamenti ed alle restanti partite di Campionato. Soltanto in data 26/04/2010, “dopo oltre 2 mesi si assenza ingiustificata ed a 4 giorni dal termine dell’incarico per cui era stato concordato il rimborso spese ricevevamo una raccomandata nella quale il sig. Carolei, appellandosi ad una ipotetica nostra decisione in merito all’esonero, comunicava di ritenersi a disposizione della Società”. Tanto premesso la convenuta ha chiesto di respingere il ricorso proposto dall’allenatore in quanto non è stato esonerato e che lo stesso ha abbandonato l’attività senza produrre le dimissioni formali. Con raccomandata del 5/07/2010, l’allenatore contro deduce alle osservazioni prodotte della Società asserendo che non è stato fatto l’accordo scritto considerato i buoni rapporti tra le parti e che il 22/02/2010 nel recarsi al campo per gli allenamenti e nel mentre si stava cambiando fu convocato dal Presidente e dal Direttore Sportivo nella sede della Società gli fu detto “in queti casi non potendo cambiare tutti i giocatori, si cambia l’allenatore. Sei esonerato”. Di fronte a quella affermazione, continua il ricorrente, ho abbandonato la Sede ed amareggiato tornai a casa. Il ricorrente, inoltre, ha rappresentato che alla comunicazione dell’esonero verbale la Società non ha comunicato formalmente al Settore Tecnico ciò, utilizzando il suo tesseramento fino alla fine della stagione. Per quanto sopra esposto ha chiesto il pagamento di € 500,00 per le mensilità di marzo ed aprile 2010. Questo Collegio Arbitrale, alla luce dei fatti sopra esposti, ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente Carolei Stefano è meritevole di accoglimento. La Società, circa la riunione che avrebbe dovuto far rientrare i malumori tra Società e tecnico e che a dire della Società ha comportato l’allontanamento volontario del ricorrente, non è stato contestato con comunicazioni scritte e, nel perdurare di tale situazione, con le segnalazioni agli Organi Federali competenti. Di contro l’allenatore, anche se a distanza di tempo (26/04/2010), per ammissione della stessa Società, appellandosi ad una ipotetica decisione della stessa in merito al suo esonero, ha dato comunicazione di restare a disposizione della stessa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società Excelsior-Sezione Calcio di corrispondere all’allenatore Carolei Stefano la somma di €. 500,00 così come verbalmente concordato con la sopra citata Società. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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