F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Paride Giuseppe DAGRADI / ASD CRESPI MORBIO ( 160/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Paride Giuseppe DAGRADI / ASD CRESPI MORBIO
( 160/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO
L’allenatore dilettante Dagradi Paride Giuseppe, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso
datato 5 52010, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 7000,00 (settemila 0) oltre interessi,
nei confronti della ASD Crespi Morbio, partecipante al campionato di 1^ CTG Regionale
Lombardia, stagione 20092010 come previsto dalla scrittura privata stipulata il 2 72009.
Di tale importo convenuto nulla ha percepito.
Lo stesso ha dichiarato di essere stato esonerato con comunicazione scritta in data 19 22010.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 14 62010 ha chiesto alle parti le proprie
controdeduzioni e nel contempo il 12 72010 al C.R. Lombardia la conferma dell’avvenuto
deposito, come previsto dalla normativa federale.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la
società ASD Crespi Morbio posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.
Pertanto dovrà rifondere all‘allenatore Dagradi Paride Giuseppe la somma di € 7000,00 quale
premio di tesseramento stagione 20092010.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Dagradi Paride Giuseppe e per l’effetto fa
obbligo alla società ASD Crespi Morbio di corrispondere la somma di € 7000,00 a saldo del premio
di tesseramento stagione 20092010 oltre interessi maturati per € 70,00 per un ammontare
complessivo di € 7070,00 (settemilasettanta 0).
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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