F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Gian Luca LANZONI / U.S.D. GRUGLIASCO ( 165/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Gian Luca LANZONI / U.S.D. GRUGLIASCO
( 165/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante Lanzoni Gian Luca, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso
datato 19 52010, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 1950,00 oltre interessi, nei confronti
della USD Grugliasco, partecipante al campionato Allievi C.R. Piemonte V.A. dichiarando “di
avere svolto la propria opera per la squadra allievi di detta società fino al 24 32010 con un
accordo di premio di tesseramento pari al massimo di quanto può essere previsto tra società
dilettanti e allenatori di € 3000,00 e di non aver mai ricevuto la copia del contratto”.
Si evidenzia che l’allenatore non ha allegato al ricorso copia di accordo economico tra le parti.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 14 62010 e 1272010 ha chiesto alle parti le
proprie controdeduzioni e nel contempo al C.R.Piemonte V.A. la conferma dell’avvenuto deposito.
La società USD Grugliasco con nota del 23 22010 ha controdedotto alla richiesta del tecnico
dichiarando che “ le parti non avevano stabilito nessun accordo economico e tuttavia liberamente a
titolo di rimborso spese la società gli aveva erogato da settembre 2009 a marzo 2010 € 150,00
mensili e che alla luce di quanto sopra esposto, la società USD Grugliasco nulla deve al tecnico
Lanzoni Gian Luca”.
Il C.R. Piemonte V.A. con nota del 20 72010 ha comunicato a questo Collegio che nessun
contrattoaccordo relativo al tecnico Lanzoni Gian Luca era depositato presso lo stesso.
Nessuna risposta è pervenuta da parte del tecnico alle controdeduzioni della Società.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso non è meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Lanzoni Gian Luca nei confronti della società
USD Grugliasco.
La presente delibera è inappellabile.
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