F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Sandro TESSARIN c/ A.C. PORTO VIRO (171/90) ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Gino GIACCHI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Sandro TESSARIN c/ A.C. PORTO VIRO
(171/90)
ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Gino GIACCHI
Con raccomandata a.r. del 24 maggio 2010 l’allenatore dilettante Sig. Sandro Tessarin,
regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato
tesserato per la Società A.C. Porto Viro nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di allenatore
della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione.
Nel ricorso il Sig. Sandro Tessarin precisa che, con regolare scrittura privata del 29 agosto 2009, la
suddetta Società si era impegnata a corrispondergli la somma annuale di € 9.500,00
(novemilacinquecento/00), da pagarsi in quattro rate di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
ciascuna, di cui la prima con scadenza al 31 ottobre 2009, la seconda con scadenza al 31 dicembre
2009, la terza con scadenza al 28 febbraio 2010 e la quarta con scadenza al 30 aprile 2010.
Dichiarava di essere stato esonerato in data 3 marzo 2010 e di non aver percepito dalla Società la
somma complessiva di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), chiedendo conseguentemente a questo
Collegio Arbitrale di condannare la Società al pagamento del suddetto importo, oltre agli interessi
di mora per il ritardato pagamento ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione
monetaria.
Provvedeva altresì a depositare la copia del contratto del 29 agosto 2009, la lettera della Società del
6 marzo 2010 di comunicazione dell’esonero, la lettera del 16 maggio 2010 inviata alla Società per
il sollecito del pagamento e la ricevuta della raccomandata a.r. del 29 maggio 2010 spedita alla
Società.
Il Comitato Regionale Veneto, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario di questo Collegio
Arbitrale, ha comunicato l’avvenuto deposito dell’accordo economico.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società A.C. Porto Viro
nulla ha contro dedotto - sebbene regolarmente invitata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale a
formulare le proprie considerazioni con raccomandata a.r. del 14 giugno 2010, ricevuta il 16 giungo
2010 -, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’obbligo della A.C. PORTO VIRO a
corrispondere al Sig. Sandro TESSARIN la somma totale di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00)
relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 95,00
(novantacinque/00) a titolo di interesse legale, per un totale complessivo di € 9.595,00
(novemilacinquecentonovantacinque/00), ai quali andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino
alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova
relativa al danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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