F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Mario DEL MANTO / A.S.D. BRANDIZZO ( 180/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Ganfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Mario DEL MANTO / A.S.D. BRANDIZZO
( 180/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Ganfranco RICCI
Con ricorso del 1° giugno 2010 l’allenatore di base signor Mario Del Manto ha adito questo
Collegio Arbitrale affermando di essere stato, nella stagione 2009/2010 tesserato quale allenatore
della squadra juniores della A.S.D. Brandizzo militante nel campionato di II^ categoria del
Campionato Regionale Piemonte.
Nel ricorso il signor Mario Del Manto specifica che la suindicata Società si era impegnata
verbalmente a corrispondergli un premio di tesseramento di € 3.000,00 (tremila/00). L’allenatore
precisa inoltre di aver più volte richiesto alla società di formalizzare il rapporto con regolare
accordo economico scritto senza che questo fosse preso in considerazione.
L’allenatore segnala che in data 12 marzo 2010 la società in argomento gli ha comunicato
telefonicamente il suo esonero dall’incarico di allenatore. Di conseguenza in data 14 maggio 2010 il
tecnico si metteva a disposizione della A.S.D. Brandizzo sino al termine della stagione 2009/2010.
Nel ricorso il signor Del Manto segnala che la società gli ha versato complessivamente € 1.000,00
(mille/00) tramite € 150,00 (centocinquanta/00) in contanti e cinque assegni bancari da € 150,00
(centocinquanta/00) ciascuno (datati rispettivamente 17 novembre, 10 dicembre 2009 e 18 gennaio,
17 febbraio e 11 marzo 2010 quest’ultimo il giorno prima dell’esonero). Essendo privo di un
regolare contratto/accordo a riprova della propria attività allega inoltre copia della richiesta della
società del suo tesseramento e copia della tessera federale da cui si evince che l’allenatore era
tesserato per la conduzione delle squadre minori della A.S.D. Brandizzo nella stagione sportiva
2009/2010.
Il C.R. Lombardia in data 21 luglio 2010 ha risposto ad una specifica richiesta della Segreteria del
Collegio Arbitrale del 19 luglio 2010 affermando che nessun contratto/accordo era stato depositato
presso di loro. Il deposito in effetti non era necessario per ben due motivi, infatti si tratta del
campionato di II^ categoria e di un’attività rivolta alla squadra Juniores di una società situazioni
ambedue per cui non è obbligatorio il deposito del contratto presso il competente Comitato
Regionale.
La A.S.D. Brandizzo, con raccomandata del 28 luglio 2010, ha contro dedotto affermando di non
dover nulla all’allenatore perché con lo stesso non è stato stipulato alcun accordo economico e
precisando che i vari importi versati al medesimo avevano “funzione di rimborso alle spese a cui lo
stesso doveva far fronte per raggiungere il luogo degli allenamenti e delle partite, tale assegno è
stato sospeso nel momento che l’allenatore è stato esonerato poiché la società riteneva non fosse più
necessario allo scopo per cui era stato istituito”.
La Segreteria del Collegio in data 2 settembre 2010 ha invitato la A.S.D. Brandizzo ad inviare le
controdeduzioni di cui alla lettera del 28 luglio 2010 anche al ricorrente signor Mario Del Manto,
cosa che la società ha dimostrato di aver fatto inviando copia della relativa ricevuta di ritorno
debitamente firmata dall’interessato in data 7 agosto 2010.
Il Collegio, esaminata la documentazione fatta pervenire, tenuto presente che il punto 1 dell’art. 42
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce una presunzione di gratuità delle
prestazioni fornite dagli allenatori dilettanti, considerato che detta presunzione può essere superata,
secondo quanto precisato dal punto 2 del medesimo articolo, con un’espressa pattuizione scritta che
preveda il riconoscimento di un premio di tesseramento ed un rimborso spese chilometrico; non
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore signor Mario Del Manto.
La presente delibera è inappellabile
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