F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: sig. Francesco GUICCIARDINI / A.S.D. VIRTUS CASARANO ( 117/90 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: sig. Francesco GUICCIARDINI / A.S.D. VIRTUS CASARANO
( 117/90 )
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 10.02.10 presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Mattia Grassani, il
preparatore atletico Francesco Guicciardini adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto
da parte della A.S.D. VIRTUS CASARANO, in forza di accordo economico sottoscritto con la
resistente il 1°.08.09 nella qualità e con le funzioni specifiche di preparatore atletico della prima
squadra per la stagione sportiva 2009/10, il pagamento in proprio favore dell’ importo complessivo
di € 3.210,90 oltre interessi ed accessori.
Precisava la difesa del Guicciardini che tale somma era dovuta per lo svolgimento del proprio
incarico fino al 15 Settembre 2009, data delle proprie irrevocabili dimissioni, e che a nulla erano
valsi i propri ripetuti inviti, compreso quello formale di messa in mora a mezzo del proprio
difensore, volti ad ottenere bonariamente quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio la resistente ASD Virus Castrano con il proprio difensore avv. Saverio
Sticchi Damiani, giusta procura speciale in atti, contestando in toto la domanda attrice; chiedendo il
rigetto della domanda ed imputando altresì al Guicciardini la violazione dell’art.1 del CGS.
La Segreteria del Collegio verificava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo presso il
competente Comitato (sebbene nello stesso il Guicciardini risultava aver sottoscritto l’accordo quale
allenatore).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Il ricorrente nello stesso ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di
preparatore atletico. Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla presente
giurisdizione, prevista esclusivamente per gli allenatori,che svolgano effettivamente tale funzione
ed attività attraverso la direzione tecnica della Squadra,e le Società affiliate, in caso di controversie
economiche tra detti soggetti giuridici.
Ne consegue che l’inserimento in organico del Guicciardini nella qualità e con le funzioni di
preparatore atletico sottrae lo stesso alla giurisdizione esercitata da questo Collegio Arbitrale.
PQM
Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Francesco Guicciardini
contro la ASD Virus Casarano.
La presente delibera è inappellabile.
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