F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: sig. Francesco GUICCIARDINI / A.S.D. VIRTUS CASARANO ( 117/90 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: sig. Francesco GUICCIARDINI / A.S.D. VIRTUS CASARANO ( 117/90 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI Con ricorso del 10.02.10 presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Mattia Grassani, il preparatore atletico Francesco Guicciardini adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. VIRTUS CASARANO, in forza di accordo economico sottoscritto con la resistente il 1°.08.09 nella qualità e con le funzioni specifiche di preparatore atletico della prima squadra per la stagione sportiva 2009/10, il pagamento in proprio favore dell’ importo complessivo di € 3.210,90 oltre interessi ed accessori. Precisava la difesa del Guicciardini che tale somma era dovuta per lo svolgimento del proprio incarico fino al 15 Settembre 2009, data delle proprie irrevocabili dimissioni, e che a nulla erano valsi i propri ripetuti inviti, compreso quello formale di messa in mora a mezzo del proprio difensore, volti ad ottenere bonariamente quanto richiesto. Si costituiva in giudizio la resistente ASD Virus Castrano con il proprio difensore avv. Saverio Sticchi Damiani, giusta procura speciale in atti, contestando in toto la domanda attrice; chiedendo il rigetto della domanda ed imputando altresì al Guicciardini la violazione dell’art.1 del CGS. La Segreteria del Collegio verificava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo presso il competente Comitato (sebbene nello stesso il Guicciardini risultava aver sottoscritto l’accordo quale allenatore). Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. Il ricorrente nello stesso ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di preparatore atletico. Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla presente giurisdizione, prevista esclusivamente per gli allenatori,che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della Squadra,e le Società affiliate, in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici. Ne consegue che l’inserimento in organico del Guicciardini nella qualità e con le funzioni di preparatore atletico sottrae lo stesso alla giurisdizione esercitata da questo Collegio Arbitrale. PQM Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Francesco Guicciardini contro la ASD Virus Casarano. La presente delibera è inappellabile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it