F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Salvatore CARDAMONE / F.C.GUGLIONESI ( 181/90 ) Arbitri: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Salvatore CARDAMONE / F.C.GUGLIONESI
( 181/90 )
Arbitri: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 24 maggio 2010 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica
dell’allenatore dilettante di Base Cardamone Salvatore contro la società F.C.Guglionesi partecipante
al campionato di Eccellenza regionale Molise.
Nel suo scritto il tecnico richiede al Collegio di far obbligo alla società al pagamento del saldo di
quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la medesima, oltre agli interessi di legge
maturati.Dichiara di aver ricevuto solamente parte della cifra pattuita, con un acconto di €.1.500,00,
e di rimanere pertanto creditore di €.6.000,00.
A conferma della sua richiesta allega copia del contratto stipulato con la F.C.Guglionesi in data 1
settembre 2009 nel quale viene stabilito che la società si impegna a corrispondergli, per la sua
attività di allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2009/2010, un premio
di tesseramento di €.7.500,00 diviso in quattro rate così ripartite: due rate da €.2.500,00 cadauna
alla scadenza dei mesi di settembre e dicembre 2009,una rata di €.1.500,00 al 28 febbraio 2010,una
rata di €.1.000,00 al 30 aprile 2010.
Al ricorso vengono allegati: copia dell’accordo economico e del suo tesseramento al Settore
Tecnico,copia di due assegni di €.900,00 e di €.600,00 emessi dalla società a suo favore e copia
della ricevuta con la quale il reclamo è stato inviato alla F.C.Guglionesi .
Il Segretario del Collegio in data 19 luglio 2010 invia raccomandata al competente Comitato
Regionale Molise per avere conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto, ricevendo in
risposta copia del medesimo unitamente a documento attestante il tesseramento del tecnico.
La società F.C.Guglionesi, regolarmente invitata da questo Collegio, con lettera raccomandata del
13 luglio 2010, a fornire le proprie eventuali osservazioni nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ed in considerazione del fatto che la società
debitamente interpellata nulla ha risposto, decide di accogliere il ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società F.C.Guglionesi di
corrispondere all’allenatore Cardamone Salvatore la somma di €.6.000,00 a saldo di quanto pattuito
nell’accordo economico,di €.45,000 per interessi equitativamente calcolati per un totale di
€.6.045,00. Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove
del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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