F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Gaetano LONGO / F.C.D. RAFFADALI ( 184/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Gaetano LONGO / F.C.D. RAFFADALI ( 184/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 9 giugno 2010 l’allenatore dilettante signor Gaetano Longo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della F.C.D. Raffadali partecipante al campionato di promozione regionale Sicila nella stagione sportiva 2008/2009. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 26 settembre 2008, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 12.000,00 (dodicimila/00) in quattro rate di € 3.000,00 (tremila/00) con scadenza rispettivamente il 30 ottobre, 30 dicembre 2008 e 30 marzo, 30 maggio 2009. Con il reclamo in esame, il signor Gaetano Longo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla F.C.D. Raffadali di corrispondergli l’importo di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) così determinato: € 500,00 (cinquecento/00) per residuo rata scaduta il 30 ottobre 2008 ed € 9.000,00 (novemila/00) per le rate scadute 30 dicembre 2008 e 30 marzo, 30 maggio 2009, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta del 19 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 26 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 13 luglio 2010, ha invitato la F.C.D. Raffadali.a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: la F.C.D. Raffadali nulla ha ritenuto di contro dedurre; l’importo previsto dall’accordo economico è di gran lunga superiore ai massimali previsti per il campionato di promozione che per la stagione sportiva 2008/2009 corrisponde ad € 9.500,00 (novemilacinquecento/00); ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l’obbligo della F.C.D. Raffadali di corrispondere all’allenatore signor Gaetano Longo la somma di € 7.533,00 (settemilacinquecentotrentatre/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 33,00 (trentatre/00). Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell’accordo economico un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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