F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Antonio MARLETTA/ A.C.D. PATERNO’ 2004 ( 187/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Antonio MARLETTA/ A.C.D. PATERNO’ 2004 ( 187/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 29/06/2010 l’allenatore di Base UEFA B Antonio MARLETTA, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento di €. 9.000,00 pattuiti con il legale rappresentante della A.C.D. Paternò 2004, per la stagione sportiva 2009/2010, per l’attività di allenatore in 2^ della 1^ squadra partecipante al Campionato di Eccellenza–Comitato Regionale Sicilia L.N.D., oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente a sostegno di quanto comunicato, ha allegato copia del contratto sottoscritto, in data 27/10/2009, con il legale rappresentante della Società A. C. D. Paternò 2004, da cui si evince che il premio tesseramento era stato fissato in €. 9.000,00, stagione sportiva 2009/2010, da pagarsi in 4 rate di €. 2.000,00 quelle aventi scadenze al 31/12/2009 e 25/02/2010 e di €. 2.500,00 quelle aventi scadenze al 30/03/2010 e 30/04/2010, oltre al rimborso di spese viaggi così come stabilito per legge. Il contratto, sottoscritto dalle parti il 27/10/2009, è stato regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., come comunicato a seguito di richiesta da parte della Segreteria del Collegio. La società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata a/r del 13/07/2010, da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nulla ha controdedotto. Il Collegio, vista la documentazione in atti, con particolare riferimento al contratto sottoscritto dalle parti il 27/10/2009, ed anche in considerazione del mancato invio di osservazioni da parte della A.C.D. Paternò 2004, ritiene che il ricorso prodotto da Marletta Antonio è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e pone l’obbligo alla A.C.D. Paternò 2004 di corrispondere all’allenatore Marletta Antonio la somma di €. 9.000,00, a saldo delle sue spettanze, così come stabilito in contratto per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad €. 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.9.050,00. Dalla data della presente delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. Nulla è dovuto per il riconoscimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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