F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Giuseppe MARAZZITA/ A.S.D. ROCCA CALCIO ( 188/90 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Andrea FRANCHINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Giuseppe MARAZZITA/ A.S.D. ROCCA CALCIO ( 188/90 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 10/06/10 l’allenatore di Base Marazzita Giuseppe regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. ROCCA CALCIO il pagamento della somma complessiva di euro 6000,00 (seimila/00) a titolo di saldo del premio tesseramento sottoscritto dalle parti il 19/07/09 e depositato il 21/07/09 quale tecnico responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Prima categoria del C.R.Calabria. A sostegno della sua richiesta, l’allenatore ha allegato copia del contratto, copia racc. spedita alla Società. In data 22/07/10 la Segreteria di questo Collegio, otteneva conferma dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il competente Comitato Regionale. Invitata a controdedurre la resistente Associazione replicava con nota del 23/07/10, contestando la richiesta dell’allenatore con le seguenti argomentazioni : -l’allenatore non può pretendere nessun compenso professionale in quanto socio dell’ASD ROCCA CALCIO. -ha indebitamente percepito una somma di euro 10500,00 (diecimilacinquecento/00) dalla scuola calcio, che vantava 42 iscritti i cui solo 24 registrati regolarmente e 18 non iscritti in alcun elenco pur avendo i genitori versato una quota annuale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nelle mani del sig. Marazzita e non nelle casse dell’associazione. Dopo aver riscontrato queste anomalie contabili la Società ha in via cautelativa sospeso ogni forma di pagamento nei confronti dell’allenatore posto che a fronte di un presunto credito vantato da quest’ultimo di euro 6000,00 (seimila/00), l’associazione ne vanta uno di euro 10500,00 (diecimilacinquecento/ 00) da cui detratte le spese di assicurazione e di acquisto di gadget vari, ammontanti a circa uro 2000,00 (duemila/00), rimarrebbe un credito di euro 8500,00 (ottomilacinquecento/00). A sostegno della sua opposizione, la società allega modulo di censimento della propria scuola calcio due elenchi per un totale di 24 iscritti alla scuola calcio e elenco di n°24 nominativi che la Società afferma essere soci della stessa. L’allenatore in data 29/07/10, ribadisce alle affermazioni della Società, che il rapporto con essa è stato solo in qualità di allenatore della prima squadra e invita la società a dimostrare con la documentazione appropriata le accuse mossegli da quest’ultima, inoltre informa di aver dato mandato alla propria associazione di categoria a tutelarlo nelle sedi opportune. Con nota datata 7/08/10 la ASD ROCCA CALCIO, insiste sulla propria memoria difensiva e sollecita l’archiviazione del reclamo prodotto dall’allenatore Marazzita. Stante il totale e inconciliabile contrasto tra le versioni fornite dalle parti circa lo svolgimento dei fatti il Collegio Arbitrale, ai fini della definizione del lodo sulla base della documentazione esaminata ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto le ragioni esposte dalla società non sono accompagnate da opportuna documentazione. Nulla è dovuto infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Giuseppe Marazzita e fa obbligo alla A.S.D. ROCCA CALCIO di corrispondere la somma di euro 6000,00 (seimila/00) relativa al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati in euro 60,00 (sessanta/00) per un totale complessivo di euro 6060,00 (seimilasessanta/00). La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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